Il 19 febbraio scorso la Cassazione aveva annullato, per la terza volta e in questo caso senza rinvio, l’ordinanza del tribunale del Riesame che rigettava il ricorso contro i sequestri subiti dall’imprenditore Marco Carrai nell’ambito dell’inchiesta sulla fondazione Open. E a cinque giorni dall’inizio dell’udienza preliminare per tutti gli imputati nella vicenda tra cui l’ex premier Matteo Renzi arrivano le motivazioni. Per la Suprema corte “il tribunale del Riesame di Firenze, nel qualificare la Fondazione Open quale ‘articolazione politico-organizzativa del Partito democratico’ in ragione della funzione servente dalla stessa svolta in favore della corrente renziana, non ha tuttavia precisato sotto quale profilo la concreta attività della Fondazione abbia esorbitato ‘l’ordinaria attività di una fondazione politica’ e l’ambito dell’agire lecito delineato nel testo vigente all’epoca dei fatti”.

Al centro dell’inchiesta della Procura fiorentina ci sono le donazioni, in certi casi generose, alla fondazione che ha finanziato alcune edizioni della Leopolda e ha accompagnato l’ex premier durante la scalata alla segreteria del Pd e l’entrata a Palazzo Chigi. Secondo l’accusa Open era diretta dallo stesso ex segretario del Pd. Il 19 ottobre scorso i pm Luca Turco e Antonino Nastasi avevano inviato un avviso di conclusione indagini a undici persone e quattro società contestando, a vario titolo, il finanziamento illecito ai partiti, la corruzione, il riciclaggio, il traffico di influenze. Per l’accusa, insomma, la fondazione agiva come articolazione di partito. La richiesta di rinvio a giudizio è arrivata il 19 febbraio scorso. Durante le indagini sono stati sequestrati documenti all’imprenditore Marco Carrai, vicinissimo a Renzi, ma la Cassazione ha sempre annullato quei sequestri e il decreto di perquisizione emesso dalla Procura il 20 novembre 2019. I supremi giudici avevano ordinato la restituzione a Carrai, assistito dall’avvocato Massimo Dinoia, di quanto gli era stato sequestrato. Tra gli imputati, oltre a Carrai, figurano anche la deputata Maria Elena Boschi, il deputato Pd Luca Lotti e l’avvocato Alberto Bianchi.

“Il giudice del rinvio ha, infatti, considerato unitariamente il coacervo dei contributi raccolti dalla Fondazione Open e destinati al finanziamento della corrente renziana anno per anno, senza distinguere le varie tipologie di contributori considerati dalla fattispecie incriminatrice. Il tribunale del Riesame – scrivono i supremi giudici – ha dunque obliterato che nel delitto di illecito finanziamento ai partiti il perimetro dell’area del penalmente rilevante muta a seconda della natura del soggetto contributore, e segnatamente, a seconda che sia un soggetto pubblico (o a partecipazione pubblica) o a una società privata e che in tal caso illecito non è l’erogazione del contributo in sé considerato ma l’inosservanza all’obbligo di trasparenza sub specie di adozione di una delibera assembleare e di iscrizione del finanziamento in bilancio”.

“Nell’ordinanza impugnata, peraltro – sottolineano i supremi giudici – vengono anche richiamati finanziamenti di privati o degli stessi parlamentari alla fondazione politica che, tuttavia, sono espressamente leciti”. “Ritiene pertanto il Collegio, nei limiti propri del sindacato cautelare, che il Tribunale del riesame nel qualificare la Fondazione Open, del quale Carrai era componente del consiglio direttivo, ‘articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana)’ non abbia rispettato i principi già affermati dalle sentenze rescindenti emesse nelle precedenti fasi di questo procedimento e soprattutto non abbia considerato compiutamente la disciplina dettata per le fondazioni politiche nel testo vigente all’epoca dei fatti. Tali rilievi – concludono i giudici della Cassazione – unitamente a quelli formulati in ordine alla carenza della dimostrazione, sia pure in termini di fumus commissi delicti, dal carattere illecito del finanziamento e alla distonia tra i beni in sequestro e il reato per il quale la misura cautelare è stata disposta, impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché del sequestro probatorio” e “la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici”.

I giudici sottolineano che “le fondazioni di partito possano raccogliere fondi, erogare somme a titolo di liberalità e contribuire al finanziamento di iniziative in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10% dei propri proventi di esercizio dell’anno precedente. Il giudice del rinvio dunque – sottolineano i supremi giudici – avrebbe dovuto in via preliminare verificare se l’attività della Fondazione Open avesse esorbitato o meno dall’ambito fisiologico della fondazione politica delineata dal legislatore e solo successivamente verificare se l’eventuale presenza di una attività distonica rispetto al modello legale consentisse di considerare la stessa quale ‘articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (corrente renziana)’”. “Il Tribunale del Riesame ha inoltre ritenuto che gli scopi statutari della Fondazione Open fossero stati ‘in qualche modo sviliti’ in quanto la stessa si sarebbe limitata unicamente a finanziare e a supportare ‘le iniziative concepite dalle personalità politiche di riferimento’ in luogo di ‘autonome iniziative di natura politico-culturale. Ritiene tuttavia il Collegio – conclude la Cassazione – che la distinzione tra perseguimento di uno scopo politico e di un scopo partitico nell’attività della fondazione politica si riveli concettualmente esile e che la stessa sia stata affermata dal Riesame sulla base di argomenti che non rinvengono fondamento nella disciplina di legge”.

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