Il cdm ha approvato due schemi di decreto legislativo proposti dal ministro del Lavoro Andrea Orlando che recepiscono direttive europee in materia e hanno come obiettivo il miglioramento di "tempi e condizioni vita-lavoro"
Aumenta da sei a 12 anni il limite di età del figlio per avere il congedo parentale parzialmente indennizzato (al 30%). E crescono da sei a nove i mesi per i quali si ha diritto all’indennizzo sui 10 complessivi (11 se il padre chiede l’astensione facoltativa per almeno 5 mesi). Sale a 11 mesi anche il periodo di congedo che può chiedere un genitore solo e viene confermato il periodo di 10 giorni di congedo obbligatorio per il padre dando la possibilità di chiederlo anche negli ultimi due mesi di gravidanza oltre che nei primi cinque mesi di vita del bambino. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In consiglio dei ministri sono stati approvati due schemi di decreto legislativo proposti dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando che recepiscono direttive europee in materia e hanno come obiettivo il miglioramento di “tempi e condizioni vita-lavoro”.
In arrivo novità anche per quanto riguarda l’accesso allo smart working: i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, si legge nel decreto, “sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità“.
I nuovi congedi – Il primo dei due schemi di decreto legislativo, di recepimento della direttiva 2019/1158, riguarda l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, i genitori e i “prestatori di assistenza”: lo schema ha l’obiettivo di “conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo che familiare“. Nell’ottica della “promozione di un’effettiva parità di genere” lo schema di dl proposto prevede l’entrata in vigore del congedo di paternità in forma obbligatoria e della durata di 10 giorni lavorativi, di cui il padre potrà usufruire nel periodo che va dai 2 mesi precedenti ai 5 mesi successivi al parto del bambino/della bambina: la misura resterebbe valida sia nel caso di nascita che nel caso di morte perinatale del neonato/della neonata. Per il congedo parentale invece, è stato aumentato l’arco temporale del diritto al congedo per il genitore solo – da 10 a 11 mesi. A queste misure si aggiunge l’aumento da 6 a 12 anni dell’età del bambino entro cui i genitori, che possono essere anche adottivi o affidatari, possano usufruire del congedo parentale, indennizzato nei termini descritti sopra.
Le tutele per i lavoratori precari – La seconda proposta di provvedimento invece stabilisce nuove forme di tutele minime per garantire che tutti i lavori, compresi quelli che non hanno un contratto standard, possano beneficiare di “maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro. La misura mira inoltre a realizzare “un ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard”. Lo schema proposto contiene inoltre le prescrizioni e le necessarie modifiche da apportare all’ordinamento nazionale “per garantire che siano fornite informazioni più complete sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro, che i lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto da parte del datore di lavoro all’inizio del rapporto di lavoro“. Il provvedimento prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare al lavoratore elementi previsti – durata ragionevole del periodo di prova, possibilità per il lavoratore di svolgere un impiego parallelo al di fuori dell’orario di lavoro stabilito, prevedibilità minima del lavoro – anche se la modalità di esecuzione della prestazione venga organizzata con l’utilizzo di “sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e si riconoscono una serie di nuovi diritti materiali per offrire una maggiore tutela alle condizioni di lavoro”. Vengono inoltre disciplinate le misure volte a tutelare i lavoratori nel caso di violazione dei loro diritti.