Pare che quando nel 1927 istituì l’O.V.R.A., la terribile polizia segreta del regime, prima di pensare nel dettaglio alla sua struttura e alla sua organizzazione Mussolini avesse già deciso il suo nome. Gli sembrava adatto – pare – perché O.V.R.A., forse per la sua assonanza con “piovra”, destava paura e un senso di inquieta riverenza. Probabilmente non sapremo mai se è andata realmente così, né poi ci importa più di tanto, ma una cosa è vera: certi nomi ti incutono timore, soggezione anche solo a sentirli o leggerli.

È così, ad esempio, per stato di emergenza. Uno quando lo sente istintivamente si guarda intorno timoroso, sospettoso, spaventato. Capisci che c’è da stare attenti e da avere paura. Poi magari, se hai studiato un po’ di più, ti viene in mente l’état d’urgence francese – in francese, peraltro, suona ancora più solenne. O addirittura, se hai studiato ancora di più, ti può venire in mente Carl Schmitt e lo “stato d’eccezione” e ti spaventi molto: roba da nazisti – anche se non è proprio così, ma il marchio d’infamia Schmitt se lo porterà sempre.

Solo che, in realtà, lo “stato di emergenza” di cui sentiamo parlare a casa nostra dall’inizio della pandemia e che termina oggi 31 marzo non è niente di tutto questo. Se vai a vedere ci resti pure un po’ male, in fondo. Scopri che la fonte è un atto con forza di legge – il decreto legislativo del 2018 recante il Codice della protezione civile – e che, in fin dei conti, questo stato di emergenza deliberato dal governo non serve ad altro che a rendere possibili alcune ordinanze volte a disciplinare interventi di soccorsi e prime misure di sostegno, anche laddove la legislazione vigente renderebbe la cosa più difficile o lenta. Questo è tutto.

Niente a che vedere, dunque, non dico con Schmitt, ma neanche con l’état d’urgence francese che offre la base legale a limitazioni delle libertà e dei diritti fondamentali. Se in Italia queste limitazioni ci son state, sono arrivate per altre vie, non certo mercé la dichiarazione dello stato d’emergenza della protezione civile. Sono arrivate – come prescrive la Costituzione – da decreti legge poi convertiti in legge dal Parlamento, o da decreti del Presidente del Consiglio in esecuzione di quanto i decreti legge poi convertiti in legge prevedevano. Se poi la durata di queste limitazioni è stata posta in relazione con la vigenza dello stato d’emergenza, questa è un’altra cosa che sì, può inclinare a confusioni, ma val la pena mantenere la lucidità.

Se misure incidenti sulla libertà personale di ciascuno sono state adottate dal governo, questo è accaduto – nel rispetto dei limiti e delle forme previste dalla Costituzione – non certo perché era stato dichiarato lo stato d’emergenza. Anzi, la verità è che quelle stesse misure avrebbero potuto essere adottate anche se lo stato d’emergenza non fosse mai stato dichiarato, con gli stessi strumenti con cui son state prese da marzo 2020 in avanti: decreti legge, legge di conversione, decreti attuativi del Presidente del Consiglio.

Possono stare tranquilli, dunque, quanti non aspettavano altro che arrivasse l’emergenza ucraina e la dichiarazione dello stato di emergenza a essa relativa per poter gridare “Ecco vedete? Una nuova scusa per mantenere il potere nelle mani del governo, è tutto un complotto”. Lo stato di emergenza dichiarato dal governo il 28 febbraio fino a fine anno serve solo – di nuovo – a legittimare un potere di ordinanza del Capo della Protezione civile per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio italiano. Niente limitazione delle libertà personali, niente dittatura, niente complotto, e così via.

Speriamo che con la fine dello stato d’emergenza da Covid, sparisca anche questo (ormai) noioso equivoco che ha elevato un semplice potere d’ordinanza per primi soccorsi alla dignità di uno stato d’eccezione dai contorni indefiniti che, per fortuna, non trova alcun posto nella nostra Costituzione e nel nostro ordinamento. Tutto solo per i riflessi pavloviani che ci prendono a sentire “stato di emergenza”.

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