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Concessioni balneari, la Cassazione: “Proroga fino al 2023 solo a quelle successive al 2009”. Confermato il sequestro di un arenile a Genova

I supremi giudici hanno - confermando il sequestro di arenile e strutture dei Bagni Liggia a Genova - che la decisione con la quale il Consiglio di Stato nel novembre 2021 ha prorogato le concessioni fino alla fine del 2023, si applica solo alle concessioni "nuove

Nessuna proroga per le “vecchie” concessioni balneari. La Cassazione, che da anni chiede una normativa che ci allinei con l’Europa del libero mercato e dei bandi di gara, ha stabilito – confermando il sequestro di arenile e strutture dei Bagni Liggia a Genova – che la decisione con la quale il Consiglio di Stato nel novembre 2021 ha prorogato le concessioni fino alla fine del 2023, si applica solo alle concessioni “nuove”, successive al Dl 194 del 2009 che ha introdotto proroghe tacite. Il titolare del lido Liggia, Claudio Galli, ha una concessione dal 1998 scaduta a fine 2009, non rientra nelle “nuove” perché ha un “rinnovo” avuto nel 2008 dal Comune di Genova. Una decisione che potrebbe incidere su diversi casi. La riforma del settore è stata votata lo scorso febbraio in cdm.

Senza successo la difesa dell’imprenditore balneare ha fatto ricorso in Cassazione contro la convalida del sequestro per occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo, in violazione della direttiva Bolkestein, decisa dal Tribunale del riesame di Genova il 27 dicembre 2021 – dopo alterne vicende iniziate nel 2018 – sostenendo che il Consiglio di Stato, con la decisione di novembre 2021, “avrebbe disposto che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere, continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”.

Secondo il legale di Galli, inoltre, la sentenza del massimo giudice amministrativo concernente il tema della proroga automatica delle concessioni demaniali, costituisce “un fatto sopravvenuto” e “idoneo a far venire meno le condizioni di applicabilità del sequestro disposto sullo stabilimento Bagni Liggia”. In sostanza, ad avviso dell’avvocato Michele Ciravegna, per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato “le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere, ivi compresa quella del Galli, continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023“. Ma la Cassazione – con la sentenza 15676 depositata oggi dalla Terza sezione penale, udienza dello scorso 13 aprile, presidente Aldo Aceto, relatore Alessio Scarcella – è stata di diverso parere.

Per gli ermellini, infatti, la pronuncia del Consiglio di Stato “non incide in alcun modo sulla posizione del Galli in quanto, essa, rinviando al 31 dicembre 2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità ludico-ricreative, ha prodotto effetti solo ed esclusivamente rispetto alle concessioni che hanno beneficiato di tali proroghe, determinandone la sopravvivenza sino alla data individuata, e tale non è la concessione facente capo al Galli che, rilasciata nel 1998, risulta definitivamente scaduta in data 31 dicembre 2009, a seguito di un rinnovo disposto dal Comune di Genova, senza mai essere stato oggetto di proroghe tacite”.

Il Comune di Genova, con una decisione che può fare ‘scuola’, in attesa della pubblica gara vuole dare intanto la gestione del Bagni Liggia ad una associazione senza fini di lucro, e la procura di Genova ha aperto un nuovo fascicolo sugli altri gestori della provincia sulla base di un esposto presentato da Galli. “Se io sono colpevole, cioè non in regola con la legge, allora lo sono anche tutti gli altri”, ha denunciato l’imprenditore che nello stabilimento aveva anche la sua abitazione ‘privata’. In provincia di Genova sono circa 400 gli stabilimenti balneari.

Foto di archivio