Una settimana di polemiche e poi ora anche una sentenza per l’azienda Betty Blue di Elisabetta Franchi. Inviare contestazioni disciplinari a chi non ha lavorato perché ha aderito a uno sciopero indetto contro gli straordinari è una condotta illegittima e antisindacale ha stabilito il giudice del Lavoro di Bologna. Il magistrato ha accolto parzialmente un ricorso della Filcams-Cgil contro l’azienda della stilista finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle lavoratrici. La decisione riguarda lettere inviate il 23 e 25 novembre 2021 e l’8 aprile 2022. Non è invece antisindacale, per il giudice, la richiesta di fare straordinari, senza consenso, nei limiti delle 250 ore annue.

“Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla per due anni. Io da imprenditore spesso ho puntato sugli uomini. Io oggi le donne le ho messe ma sono ‘anta’, perché se dovevano sposarsi o far figli, hanno già fatto” aveva detto la Franchi in una intervista. Successivamente aveva spiegato di essere stata fraintesa. Proprio oggi l’imprenditrice aveva incassato una dichiarazione della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “C’è il tema del lavoro femminile. Non possiamo anche scandalizzarci per quello che dice Elisabetta Franchi, però diciamoci la verità: lei dice una cosa che pensano in tanti e che in tantissimi fanno, e che noi non risolviamo scandalizzandoci. Lo risolviamo se non scarichiamo su imprenditori che sono già in condizioni difficili, molto spesso, il ‘pesò della maternità. Allora, per esempio, tutto il tema dei contributi per la sostituzione di maternità: secondo me se li deve caricare lo Stato, è una proposta che noi abbiamo fatto”. E ha aggiunto: “Poi c’è il tema dei congedi parentali, perché i figli non smettono di essere figli dopo qualche mese o dopo pochi anni. E anche la retribuzione del congedo parentale, noi l’abbiamo proposta all’80% fino a 6 anni, è un tema che poi mette difronte alla scelta”.

L’imprenditrice, nominata Cavaliere del Lavoro, dopo le polemiche aveva dichiarato: “Riconosco di essermi espressa in modo inappropriato ma i fatti parlano chiaro: nella mia azienda su 300 dipendenti, l’80% è donna di cui la maggioranza under40 e le donne manager sono il doppio degli uomini. In sostanza ho assunto più donne che uomini e per la maggior parte giovani”. Il verdetto in questione comporterà la cancellazioni delle sanzioni a carico di quelle lavoratrici che hanno scioperato rifiutando di fare gli straordinari chiesti dall’azienda. In particolare il giudice, Chiara Zompi, ritiene che non c’è alcun obbligo, diversamente da quanto chiesto dalla Filcams, di informazione o consultazione con il sindacato sul tema dello straordinario. Inoltre, dalle norme del contratto collettivo nazionale emerge anche come il datore di lavoro possa, nei limiti delle 250 ore annue, richiedere il lavoro straordinario senza che tale richiesta sia subordinata al consenso del singolo dipendente né alla necessità di ulteriori accordi sindacali. In questa parte, dunque, il ricorso del sindacato viene rigettato, segnalando che non è stata fatta alcuna violazione di legge o contratto, anche perché la società ha indicato le ragioni eccezionali per cui era necessario il ricorso allo straordinario, connesse ai picchi di lavoro legati all’uscita dei campionari.

Analizzando invece le contestazioni disciplinari alle lavoratrici che si sono rifiutate di fare lo straordinario, per il giudice bisogna distinguere tra quelle arrivate prima della proclamazione dello sciopero, comunicata il 12 novembre 2021, che appaiono legittime. Non è così, invece, per quelle successive, fine novembre 2021 e aprile 2022. In questo caso, per il giudice, “la reiterata elevazione di contestazioni disciplinari a carico di un gruppo di lavoratrici che già avevano manifestato la loro volontà di aderire allo stato di agitazione promosso dal sindacato ricorrente” costituisce “di per sé comportamento intimidatorio ed evidentemente finalizzato a scoraggiare l’adesione dei dipendenti allo sciopero dello straordinario, legittimamente proclamato”. La condotta della Betty Blue “comprova un utilizzo sistematico dello strumento disciplinare a fini intimidatori, con effetti che appaiono perduranti nel tempo”. Dunque, oltre a dichiarare l’antisindacalità della condotta, ordina di cessarla, di non dare seguito alle contestazioni e di astenersi per il futuro dall’utilizzare il potere disciplinare per limitare l’esercizio della libertà sindacale”.

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