Quando si sentiva Piercamillo Davigo dire quanto il processo penale americano fosse uno dei più severi del mondo libero, per quanto lo avessi da anni studiato, non potevo immaginare quanto lo fosse sul serio se non dopo una mia lunga e importante visita studio tra Washington, Philadelphia e New York conclusasi solo pochi giorni fa. Scrivo questo post nel giorno dello sciopero dei magistrati per alcune brevi riflessioni.
Nel 1989 è intervenuta nel nostro Paese la più importante riforma della Storia repubblicana: la riforma del codice di procedura penale. In un sistema di civil law come il nostro, fondato sui codici, la scelta di abbandonare il sistema inquisitorio in favore di un sistema processuale di parti, su modello accusatorio di stile anglosassone, riscrivendone le regole è stata sicuramente epocale. Nel bene e nel male, al di là delle intenzioni buone o cattive dei promotori, l’obiettivo dichiarato mirava ad ottenere una serie di risultati: accelerare i tempi del processo penale e alleggerire, con l’introduzione del patteggiamento, il carico giudiziale, già molto consistente, sottrarre la persona sottoposta al processo da una indefinita carcerazione preventiva e, soprattutto, consentire un più ampio ruolo difensivo attraverso l’accesso agli atti di indagine in un’ottica spiccatamente garantistica e imputato centrica.
A distanza di oltre trent’anni i risultati di quella riforma non sono stati all’altezza delle aspettative e, a parte lo spaventoso arretrato giudiziario, a preoccupare è la frequente soccombenza dell’Italia di fronte alle Corti sovranazionali e l’immagine internazionale di inefficienza che ne è derivata. Eppure, nonostante il trapianto giuridico del 1989 abbia subito sin da subito una serie di reazioni di rigetto, ancora oggi nel dibattito giuridico più stringente si continuano ad evocare forme che richiamano, seppure con alcuni fraintendimenti, il processo penale americano. Mi riferisco alla separazione delle carriere dei magistrati, rectius delle funzioni, alla determinazione dei criteri di procedibilità da parte del Parlamento, alle norme sull’elezione dei membri del Csm e, per caduta, al fascicolo della cosiddetta “performance” del magistrato. Il tutto per consacrare, oltre che in fatto anche in diritto, il nostro futuro sistema giuridico sull’altare di una logica conservativa a tenuta giurisprudenziale, si pensi per esempio alla attesa sentenza della Corte Suprema sull’aborto, ancorata a specifici automatismi organizzativi.
E tuttavia a voler guardare al processo penale americano senza gli occhi della giurista europea figlia della cultura giuridica continentale, quasi fosse solo un diritto punitivo da selvaggi, alla sottoscritta il processo penale americano, almeno per le tempistiche, è piaciuto eccome! Non esiste la notizia di reato e l’obbligatorietà dell’azione penale perché il processo inizia sempre con l’arresto della persona su cui gravano già fortissimi indizi di colpevolezza ed è la polizia statale o, nei selezionatissimi casi più complessi e transtatali, l’Fbi a scegliere cosa e soprattutto chi, nelle vesti di accusato, presentare all’Attorney General, il quale è un avvocato dell’accusa eletto dalla comunità locale a seguito di regolare campagna elettorale. La giustizia è amministrata direttamente dal popolo attraverso la giuria che è fatta da persone che nulla sanno di diritto e che devono decidere, all’unanimità, sulla colpevolezza o non colpevolezza dell’imputato (perché nel processo si discute della colpevolezza dell’imputato, non della sua innocenza). Nel caso di colpevolezza, verdetto probabile nel 95% dei casi, non esiste alcuna motivazione e la condanna non è appellabile, semmai lo sono eventuali vizi del procedimento, qualcosa di simile al nostro appello in Cassazione, e solo se il giudice lo consente. La sentenza vera e propria con l’indicazione della pena viene irrogata dal giudice sulla base di uno schemino tipo battaglia navale su assi cartesiani che rappresenta gli “U.S Sentencing Guidelines”, qualcosa di simile ai criteri di priorità stabiliti per legge dalla riforma Cartabia che, in teoria, negli States sarebbero indicativi, grazie ad una sentenza della Corte Suprema che nel 2005 li ha dichiarati incostituzionali considerandoli un’usurpazione del potere politico su quello giudiziario.
Tuttavia, in pratica, i giudici federali, nominati tra gli avvocati ultracinquantenni che hanno avuto esperienza sia di accusa che di difesa dal Presidente degli Stati Uniti (altro che separazione delle carriere!), ne fanno grande uso. Insomma, a fronte di una investigazione dove si raccolgono le prove senza tempi definiti (tipo la nostra vecchia istruzione) si arriva a processo con tutto in mano. Il giudice conosce già le prove e accetta solo quelle che ritiene lui spiegandole in parole povere ai giurati. Il processo in sé, per i reati più gravi, dura una settimana con udienze giornaliere anche perché i giurati, che sono obbligati a farlo, non hanno molta voglia di rimanere impegnati a lungo e non vedono l’ora di tornare ai loro affari. I tempi del processo sono, dunque, molto contenuti, il contraddittorio si svolge solo tra avvocati, dell’accusa e della difesa, dove quest’ultimo ha molta “fear”, ossia paura delle peggiori conseguenze per il cliente. Dalla scoperta dei grandi traffici di droga internazionale negli anni ’70 al terrorismo, le pene edittali sono considerevolmente aumentate per far fronte alle emergenze criminali, per non dire di quelle per corruzione o evasione fiscale. Così gli Stati Uniti con il 4% della popolazione mondiale ha il 20% di detenuti.
I numeri sono impressionanti: 2,3 milioni di persone divise tra 1.833 prigioni statali, 110 prigioni federali, 1.772 penitenziari minorili, 3.134 istituti locali di detenzione, 218 istituti di detenzione anti-immigrazione e 80 penitenziari nelle riserve indiane, Altri 10,6 milioni di americani sono sotto processo ogni anno. Se questo è il modello verso cui tendere, grazie agli automatismi, mi chiedo perché i magistrati si affannino a scioperare preoccupandosi così tanto dei diritti di noi cittadini. Posso testimoniare di aver visto oltreoceano solo visi di giudici felici.