Con la sentenza 126 dello scorso aprile, i giudici hanno dichiarato incostituzionale la parte della legge di revisione normativa del 2021 di Regione Lombardia che introduceva la possibilità per la polizia locale di utilizzare fra l'altro "dissuasori di stordimento a contatto"
I taser sono armi comuni e dunque compete allo Stato fornirli alle forze dell’ordine. E’ per questo motivo che la Corte Costituzionale, con la sentenza 126 dello scorso aprile, ha dichiarato incostituzionale la parte della legge di revisione normativa del 2021 di Regione Lombardia che introduceva la possibilità per la polizia locale di utilizzare fra l’altro “dissuasori di stordimento a contatto“. Il motivo è appunto legato al fatto che i taser sono considerati armi comuni, e su questo la competenza è dello Stato, che contro la legge lombarda aveva deciso di fare ricorso. Una questione “fondata” secondo la Corte.
A nulla è servita la precisazione della Regione che come dissuasori di stordimento a contatto intendeva strumenti di autotutela e in particolare gli stuntgun e non i taser “ossia ad un dispositivo che, a differenza del ‘taser‘ (classificato come arma), è caratterizzato dalla mancanza di una forza propulsiva ed esplosiva di dardi che colpiscano a distanza” e nemmeno la modifica della legge per specificare che si tratta di strumenti “non qualificabili come armi ai sensi della normativa statale” perché per la Corte la dicitura è riferita solo alle pistole al peperoncino e non ai dissuasori. E comunque la legge Statale, spiegano i giudici, ha sostituito al termine taser “arma comune ad impulsi elettrici” nei provvedimenti sulla sperimentazione “di tali dispositivi presso la Polizia di Stato” inglobando cos’è anche gli stuntgun.
“La Regione Lombardia, stabilendo che le forze di polizia locale possono dotarsi di tali dispositivi (sia pure limitatamente a quelli funzionanti ‘a contattò) – si legge nella sentenza -, per un verso ha superato gli attuali limiti e condizioni che il legislatore statale ha individuato per la sperimentazione degli stessi (avendo previsto solo genericamente lo svolgimento di una ‘previa formazionè); per altro verso, e più in radice, ha ampliato il novero delle ‘armì in dotazione ai corpi di polizia municipale al di là delle previsioni”. E dunque “va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge regionale della Lombardia n. 8 del 2021, limitatamente alle parole ‘dissuasori di stordimento a contatto”.