Secondo la normativa europea, in caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto, a scelta, a un rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, oppure l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile, oppure l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in una data successiva utile al cliente, a seconda della disponibilità dei posti.
Prevista anche una compensazione pecuniaria, ossia un indennizzo, ma con alcune eccezioni. Non si ha diritto alla compensazione nel caso in cui la compagnia aerea abbia informato il passeggero della cancellazione del volo con almeno due settimane di anticipo rispetto al giorno e all’ora di partenza del volo, oppure nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della partenza e gli sia stato offerto un volo alternativo con decollo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e atterraggio non più di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto. Non ha diritto all’indennizzo anche il passeggero informato della cancellazione meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto al quale sia stato offerto un volo alternativo con decollo non più di un’ora prima dell’orario di partenza noto e atterraggio non più di due ore dopo l’orario di arrivo previsto. La compagnia aerea non è tenuta all’indennizzo anche in caso di “circostanze eccezionali”, come calamità naturali o scioperi non direttamente collegati alla compagnia, come ad esempio quelli del personale dello scalo. Grazie alla sentenza della Corte di giustizia europea, invece, in caso di scioperi come gli ultimi che hanno colpito i passeggeri italiani, riguardanti quindi direttamente il personale dei vettori, si ha diritto alla compensazione pecuniaria oltre al rimborso del biglietto.
La compensazione, nei casi previsti, è pari a 250 euro per tutte le tratte inferiori o pari ai 1500 chilometri; 400 euro per le tratte intercomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra i 1500 e i 3000 chilometri; 600 euro per le tratte aeree superiori ai 3000 chilometri.
In caso di ritardi, anche questi ormai all’ordine del giorno negli aeroporti italiani e non solo, la situazione è lievemente più complicata. Se il volo tarda di due o più ore sulle tratte aeree pari o inferiori ai 1500 chilometri; di tre o più ore per le tratte intercomunitarie superiori a 1500 chilometri o per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km o di quattro o più ore per le altre tratte aeree, il passeggero può richiedere l’assistenza aggiuntiva che consiste in pasti e bevande commisurati al tempo di attesa, nella sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti o un ulteriore soggiorno rispetto a quello previsto dal passeggero. Il cliente può anche chiedere il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro) e di poter effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi. E il rimborso? Nel caso di ritardo superiore alle cinque ore, il passeggero può richiedere indietro i soldi del prezzo pieno del biglietto.
Secondo una sentenza della Corte europea di giustizia, inoltre, un ritardo “prolungato”, che prevede un arrivo a destinazione tre o più ore dopo l’orario originariamente previsto, è assimilabile a una cancellazione e quindi, pur non avendo diritto al rimborso fino alle cinque ore, i passeggeri possono richiedere una compensazione pecuniaria, a meno che il caso non rientri nelle “circostanze eccezionali”.
La direttiva è chiara anche per la modalità di erogazione del rimborso e della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo: può essere pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, solo dopo un accordo firmato dal passeggero, con buoni viaggio o altri servizi.