I proprietari dei singoli appartamenti hanno il diritto di non subire una diminuzione della propria vista a seconda di dove si trova il loro appartamento.
Da circa un decennio la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di un riconoscimento in ambito condominiale della configurabilità, della tutelabilità, dell’esistenza, dell’esercizio della cosiddetta “servitù di panorama” a favore della singola porzione di proprietà esclusiva.
Il nostro ordinamento non fa alcun cenno all’identificazione della servitù di panorama nonostante le frequenti ipotesi in cui i singoli inquilini si vedono pregiudicare la loro veduta da stabili, antenne telefoniche, canne fumarie, alberi e siepi.
Per tali ragioni, la giurisprudenza ha fatto emergere nelle proprie pronunce una dimensione economicamente valutabile del panorama in rapporto alla posizione, esposizione, altezza del piano e amenità dei luoghi, nelle cui vicinanze si erige l’edificio.
È da ritenere che i proprietari dei singoli appartamenti in un edificio in condominio abbiano il diritto di non subire, a causa di una costruzione eseguita nella parte esterna dell’edificio da un altro condomino, una diminuzione oltre che nel godimento dell’aria e luce anche della possibilità di esercitare delle aperture di vedute in appiombo, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato.
La Corte ha però precisato che questo tipo di danno non è un elemento necessario e connaturale alle unità abitative, ma è un elemento accidentale -una qualità positiva, un valore aggiunto.
Pertanto, non tutti gli appartamenti sono, a priori, panoramici; come possono non esserlo tutte le unità abitative site nello stesso fabbricato. Tutto dipende dalla loro esposizione, altezza dell’unità immobiliare e collocazione all’interno dell’intero complesso. É impensabile infatti, che un appartamento al piano terra possa considerarsi “panoramico”, alla stessa stregua di un piano attico.
Le diverse sentenze emesse dalla Corte di Cassazione hanno poi cercato di affrontare il delicato tema relativo alla risarcibilità del danno derivante da lesione del panorama goduto da un appartamento, configurandolo come un danno ingiusto, come tale risarcibile.
La prova del danno va offerta in base al rapporto tra il pregio che il mercato riconosce al panorama goduto e il deprezzamento commerciale dell’immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito.