Lo statuto, almeno in teoria, parla chiaro: “La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene a ogni livello con il metodo delle primarie oppure, dove il sistema elettorale preveda l’espressione di preferenze, con altre forme di ampia consultazione democratica“, recita il comma 1 dell’articolo 25. Come ha raccontato il Fatto, quindi, il Partito democratico sarebbe stato obbligato a chiamare gli iscritti ai gazebo per formare le liste dei candidati alle elezioni del 25 settembre. Può evitare di farlo solo per le consultazioni in cui “il sistema elettorale preveda l’espressione di preferenze”, cioè alle elezioni comunali, regionali ed europee: non alle politiche, perché il Rosatellum (la legge elettorale scritta dallo stesso Pd) è un misto di collegi uninominali e proporzionale a liste bloccate, senza preferenze. Prevedendo le primarie (sempre in teoria) lo statuto garantisce quindi che l’ordine dei candidati nelle liste – che, in assenza di preferenze, decide le possibilità di elezione – sia deciso dagli iscritti. Lo stesso principio che ispira le Parlamentarie del Movimento 5 stelle. Enrico Letta, però, se n’è infischiato: e per di più lo ha fatto ricorrendo a un trucco lessicale per far credere di aver rispettato le regole.
Vediamo perché. Dopo aver chiarito quando vanno convocate le primarie e quando no, lo statuto prosegue: “La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale“. Che quindi, in questo caso, avrebbe dovuto dettare le regole per le primarie. Leggiamo invece cosa dice il regolamento approvato il 26 luglio scorso: “Ai fini di garantire le forme di ampia consultazione democratica previste dal comma 1 dell’articolo 25 dello statuto del Pd, il segretario nazionale promuove un confronto con i segretari regionali e i presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato ai fini delle selezione delle candidature”. Peccato però che la norma parli di “ampia consultazione democratica” soltanto con riferimento ai casi in cui la legge elettorale abbia le preferenze. Quando non ce le ha, come in questo caso, la regola è chiarissima: “La selezione avviene con il metodo delle primarie”. Come d’altra parte è stato fatto – per la prima e unica volta – nel 2012, sotto la segreteria di Pierluigi Bersani. Mentre cinque anni dopo, nel 2017, se ne fece a meno utilizzando nel regolamento un giro di parole simile a quello odierno.
Resta da chiedersi se gli iscritti dem abbiano una qualche tutela contro la violazione dello statuto. Potrebbero, ad esempio, ricorrere a un giudice civile per far annullare la delibera dell’Assemblea nazionale che ha approvato la composizione delle liste, allo stesso modo in cui un pugno di iscritti al M5s ha fatto sospendere l’elezione di Giuseppe Conte a presidente? La risposta è sì, ma un’eventuale decisione in merito non avrebbe effetti sulla contesa elettorale. “Gli statuti dei partiti non vincolano in alcun modo la presentazione delle liste”, riassume al fattoquotidiano.it l’avvocato Felice Besostri, ex senatore Ds e massimo esperto di ricorsi in materia elettorale. “Il caso del Movimento 5 Stelle, così come uno simile che ha coinvolto il Psi, è diverso: riguarda una vertenza interna. La giurisprudenza non è intervenuta sulle liste depositate nemmeno in un caso in cui contenevano nomi diversi da quelli approvati dagli organi del partito. A differenza di altri Paesi, infatti, in Italia non esistono ricorsi efficaci contro la Pubblica amministrazione in questa materia, come richiederebbero la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Un ricorso civile non potrebbe avere alcun effetto sulla procedura elettorale”. Con buona pace dei militanti dem che credono nella democrazia interna.