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Bollette, modifiche unilaterali del contratto: Arera ed Antitrust provano a chiarire cosa è permesso e cosa no

La semplice variazione della tariffa costituisce una modifica unilaterale ed è quindi vietata fino al prossimo aprile dal decreto Aiuti bis. "Le precisazioni di Antitrust e Autorità per l'Energia sul fronte dei contratti energetici sono doverose ma non esaustive, e per questo chiediamo l’apertura di un tavolo di confronto tra le due autorità e le associazioni dei consumatori", afferma Assoutenti

Le lettere che alcuni operatori energetici hanno inviato i clienti annunciando un aumento delle tariffe per i contratti in scadenza deciso unilateralmente non sono valide. Contrastano infatti con la disposizione del Dl Aiuti che blocca i contratti stipulati nel mercato libero fino al prossimo 30 aprile. Non regge la tesi degli operatori secondo cui la semplice variazione della tariffa non costituirebbe una modifica unilaterale del contratto e quindi non ricadrebbe nel blocco. Lo specifica l’Arera (l’Autorità per il mercato dell’energia) in una nota scritta insieme all‘Antitrust e che si è resa necessaria dopo le numerose segnalazioni arrivate dai consumatori. Segnalazione di cui ilFattoquotidiano.it ha dato conto in queste ore.

La nota ricorda come l’articolo 3 del decreto legge Aiuti bis 3 preveda la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023. Sempre fino al 30 aprile 2023 (comma 2) definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati per queste stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

A quest’ultima condizione si sono appigliati diversi operatori che hanno inviato comunicazione ai clienti spiegando che la modifica della tariffa si è perfezionata nel momento in cui la notifica è stata ricevuta dal cliente e quindi prima dell’entrata in vigore del blocco. Tuttavia ai sensi di legge la modifica si perfeziona solo dopo che sono passati i termini concessi dal contratto al cliente per recedere. Le due autorità specificano poi quale sia la fattispecie che configura la modifica contrattuale congelata dal Dl Aiuti e come in essa ricada anche la semplice variazione della tariffa. Come si legge nella nota “Trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, esse rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22″. Non rientrano invece nel blocco evoluzioni delle tariffe legate alle evoluzioni economiche se questo elemento è previsto nel contratto sin dal momento della sottoscrizione.

“Le precisazioni di Antitrust e Arera sul fronte dei contratti energetici sono doverose ma non esaustive, e per questo chiediamo l’apertura di un tavolo di confronto tra le due autorità e le associazioni dei consumatori”, afferma Assoutenti. “Bene, ottima notizia! Accolte le tesi del nostro esposto“, afferma in una nota Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori, nel commentare l’intervento di Antitrust e Arera. “Proprio ieri abbiamo annunciato l’esposto, in realtà depositato nei giorni scorsi, in cui denunciavamo la violazione da parte di alcune società di luce e gas del mercato libero del dl Aiuti bis. In pratica stanno modificando unilateralmente i contratti a prezzo fisso, alzando i prezzi, nonostante la legge avesse vietato di farlo fino al 30 aprile 2023″, prosegue Vignola.