Viste le tantissime segnalazioni di famiglie che si sono viste comunicare dai loro fornitori di gas e luce consistenti aumenti delle tariffe se non anche la disdetta del contratto, Arera (Autorità per l’energia) e Antitrust scendono in campo per dare un monito e fare chiarezza sull’ambito di applicazione del decreto legge Aiuti bis che ha bloccato fino al prossimo 30 aprile le modifiche unilaterali per coloro che hanno stipulato un contratto nel “mercato libero”. Segnalazioni di cui Ilfattoquotidiano.it aveva dato conto nei giorni scorsi precedentemente. Più o meno soddisfatte le associazioni dei consumatori. Molto delusa invece Federconsumatori, secondo cui si stanno allargando le maglie al dl Aiuti Bis a favore delle aziende e non dei consumatori, mentre servivano chiarimenti in senso restrittivo.
Ma vediamo punto per punto i chiarimenti dati da Arera e Antitrust. “L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e lo stato di incertezza generale causato dalle tensioni internazionali stanno coinvolgendo sia i consumatori che gli operatori del settore energetico, traducendosi talvolta in iniziative che possono configurarsi come pratiche commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore”, si legge nella nota congiunta delle due Autorità. Tra i casi più frequenti troviamo la proposta del fornitore al cliente di rinegoziazione del contratto pena la risoluzione. Moltissime famiglie hanno infatti segnalato lettere di operatori che propongono nuove offerte a prezzi molto più alti informando che in caso di non accettazione sarebbero ricorsi alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere.
I due Garanti mettono un punto fermo: è vietata senza una decisione del giudice. “Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza”, dicono le due Autorità. No anche a recessi senza preavviso. Ci sono molti casi di disdetta tout court senza neanche proporre un’alternativa e con effetto praticamente immediato: “Vista l’impossibilità di garantire la tua fornitura a condizioni economiche allineate alle attuali condizioni di mercato, ci vediamo costretti nostro malgrado, a risolvere dal contratto di fornitura in corso”, si legge in una delle tante lettere di un fornitore a un cliente. Non si può fare, dicono i due Garanti, se non con un preavviso di almeno sei mesi. Regola che vale per i clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), qualora si tratti di contratti di mercato libero e qualora la facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale.
Arera e Antitrust mettono un punto anche sui rinnovi contrattuali e le evoluzioni automatiche, come ad esempio i casi in cui la tariffa fissa era valida solo per un certo periodo di tempo (di solito tra i 12 mesi e i 24 mesi). In questo caso si può fare: “Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità”, dicono. Ultimo chiarimento sulle Offerte Placet, ossia le offerte in cui le condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità ad eccezione del prezzo (di cui l’Autorità stabilisce solo la struttura) e in cui si prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi). Dunque di tratta di rinnovo delle condizioni economiche che come detto prima “non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale”.
Queste quindi le linee generali date dalle due Autorità. Chiarimenti necessari anche se in realtà le sfaccettature e i casi segnalati sono di gran lunga di più. Ad esempio, Ilfattoquotidiano.it aveva scritto anche di casi in cui l’operatore ha proposto la modifica unilaterale sostenendo che si sia perfezionata nel momento in cui è stata ricevuta dal cliente. La società dice questo perché il decreto Aiuti bis afferma che “fino alla medesima data di cui al comma 1 (30 aprile 2023) sono inefficaci i preavvisi comunicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”, giocando su quest’ultima frase. Tuttavia ai sensi di legge la modifica si perfeziona solo dopo che sono passati i termini concessi dal contratto al cliente per recedere.
“Siamo fortemente delusi. Ci saremmo aspettati, in una fase delicata e complessa per le famiglie, una presa di posizione maggiormente determinata e attenta ai consumatori più che alle aziende” commenta Federconsumatori, che aggiunge: “L’interpretazione assunta dalle autorità in materia di rinnovi non è affatto condivisibile a nostro parere, in quanto modifica profondamente le intenzioni alla base del decreto aiuti bis: mettere i cittadini al riparo da abusi e pratiche ingannevoli”. Perplessità anche dalle altre associazioni: “Le precisazioni di Antitrust e Arera sul fronte dei contratti energetici sono doverose ma non esaustive, e per questo chiediamo l’apertura di un tavolo di confronto tra le due autorità e le associazioni dei consumatori”, afferma Assoutenti.
“Bene le precisazioni di Arera e Antitrust in tema di modifiche unilaterali dei contratti, ma temiamo che le società dell’energia possano continuare ad adottare comportamenti scorretti verso gli utenti, approfittando della confusione scoppiata sui contratti e della paura dei consumatori di ritrovarsi questo inverno senza forniture di luce e gas”, afferma Consumerismo No Profit. Dal canto suo Codacons è pronto alla battaglia legale contro le aziende responsabili di pratiche scorrette a danno dei consumatori. Soddisfatta invece Unione Nazionale Consumatori: “Bene, ottima notizia! Accolte le tesi del nostro esposto”.