La nuova fattispecie di cui all'articolo 434-bis è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da mille a diecimila euro. Prevista la confisca obbligatoria degli oggetti usati per commettere il reato o per realizzarne le finalità e l'applicazione delle misure previste dal codice antimafia (sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno). E c'è chi avverte: poiché la norma si riferisce genericamente a "raduni", sarebbe possibile applicarla anche al di là del caso di Modena
Una norma contro i rave party inserita in un decreto sulla giustizia e sul Covid. E scritta in tutta fretta dallo staff del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sull’onda emotiva del raduno sgomberato a Modena. Dapprima sembrava che l’iniziativa avrebbe assunto la forma di un’aggravante all’articolo 633 del codice penale, “Invasione di terreni o edifici”, che punisce con la reclusione fino a due anni (o con la multa da 103 a 1.032 euro) “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”, ma solo se c’è la querela della persona offesa. Poi però, come ha spiegato Giorgia Meloni in conferenza stampa, si è scelto “di introdurre un reato nuovo e diverso per evitare che si inserisse tra i reati contro il patrimonio”, la sezione del codice penale in cui è incluso l’articolo 633. E così ecco il nuovo articolo 434-bis, dalla sterminata rubrica “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. Una fattispecie che andrà a finire invece nel titolo VI del codice, “Delitti contro l’incolumità pubblica“, in cui sono ospitati ad esempio i reati di strage, inondazione, disastro ferroviario, attentato alla sicurezza dei trasporti. Per dare un’idea, il nuovo delitto sarà compreso tra il “Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi” (art. 434, uno dei reati contestati nel processo sul ponte Morandi) e la “Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti” (art. 435).
Il testo della norma, singolarmente, esordisce con una spiegazione: “L’invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”. Quindi, perché sussista il reato, è necessario che a riunirsi siano in più di cinquanta e che l’evento possa causare un qualche tipo di pericolo pubblico. La procedibilità è d’ufficio, quindi non serve querela. Ecco le pene previste: “Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma”, si legge, “è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000“, cioè dieci volte più alta di quella prevista dalla fattispecie “gemella” di invasione di terreni o edifici. Se invece ci si limita a partecipare all’invasione, “la pena è diminuita”. Poi c’è la pena accessoria della confisca “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione”, ad esempio – nel caso di un rave – le casse per la musica, lo stupefacente, i proiettori: “Confidiamo molto sull’efficacia di deterrenza della sanzione accessoria della confisca obbligatoria prevista in questi casi dei mezzi che vengono utilizzati per organizzare l’evento”, ha detto Piantedosi.
E non è tutto, perché la previsione del decreto va addirittura a modificare il codice antimafia, includendo il nuovo reato tra quelli che consentono di applicare agli indiziati (cioè ai semplici sospettati, senza che sia necessaria un’indagine formale) le misure di sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno. Anche qui buttandolo nello stesso calderone di delitti gravissimi: associazione mafiosa o finalizzata al traffico di droga, alla tratta di esseri umani o allo sfruttamento della prostituzione, stalking, atti terroristici o diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato. Secondo Piantedosi, la norma serve a colpire i “meeting organizzati tramite un passaparola clandestino, realizzato attraverso il web e soprattutto attraverso i social network”. Ma c’è chi nota, osservando il modo in cui è scritta, che la nuova fattispecie non è affatto applicabile solo ai raduni come quello di Modena. Anzi, dal giorno dopo l’entrata in vigore potrebbe essere usata – ad esempio – per colpire gli eventi organizzati dai centri sociali di tutta Italia in edifici occupati, mettendo sotto sorveglianza speciale gli organizzatori col pretesto del “pericolo per l’ordine pubblico”. Su questo mette in guardia, ad esempio, l’ex ministro Andrea Orlando: “Va letta con molta attenzione la norma anti-rave. Al netto delle pene spropositate, potrebbe non valere solo per i rave”, scrive su Twitter. Mentre Riccardo Magi, presidente di +Europa, commenta: “È un decreto per “mandare un segnale“, come ha detto la Presidente Meloni e per fare qualcosa che il governo aveva già deciso di fare, ha precisato il ministro Piantedosi. Nel nostro ordinamento non è consentito usare la decretazione d’urgenza per mandare segnali. C’è da sperare in un intervento del presidente della Repubblica“.
Va letta con molta attenzione la norma anti-rave.
Al netto delle pene spropositate, potrebbe non valere solo per rave.— Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) October 31, 2022