La Corte costituzionale ha rinviato alla Cassazione gli atti della questione di costituzionalità dell’ergastolo ostativo, dopo il decreto-legge approvato dal governo Meloni che ha riscritto la normativa che vieta di concedere la libertà vigilata ai boss mafiosi e ai terroristi, condannati al fine pena mai, che non abbiano collaborato con la giustizia. “Le nuove disposizioni incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all’ergastolo) per reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia”, riferisce la Corte in una nota, in attesa delle motivazioni dell’ordinanza. “Costoro sono ora ammessi a chiedere i benefici, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo”, si legge ancora.

Gli scenari – Ora quindi sarà la Suprema Corte, davanti alla quale pende il processo che ha dato origine al giudizio costituzionale, a decidere se sollevare un’altra questione di legittimità: nella nota si legge che alla Cassazione “spetta verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza”. Cioè, in sostanza, valutare se i profili di incostituzionalità che avevano dato origine al ricorso sono stati risolti dalla nuova legge oppure no. Se i giudici di piazza Cavour optassero per portare di nuovo la questione alla Corte costituzionale, questa dovrebbe valutare la conformità anche della nuova normativa, su cui in questa occasione non è entrata nel merito. In udienza, l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia aveva sostenuto che le nuove norme risolvessero i problemi di incostituzionalità sollevati ormai un anno e mezzo fa: “Credo che il legislatore governativo sia stato pedissequo con quanto richiesto dall’ordinanza della Consulta con la sua ordinanza del 2021”, ha detto, sostenendo che il nuovo decreto approvato dal governo sia “legittimo“. E ha concluso proprio per il rinvio degli atti in Cassazione.

Una vicenda complessa – L’udienza è solo l’ultimo atto di un complesso iter. Il 15 aprile del 2021, infatti, la Consulta aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, la norma che vieta di concedere benefici ai detenuti non collaboranti condannati per una serie di gravi reati. In quell’occasione, però, la corte aveva emesso una sentenza di illegittimità concedendo 12 mesi affinché il Parlamento lavorasse a un legge che sanasse un vulnus, altrimenti si sarebbe indebolito “il contrasto alla criminalità organizzata”. Il Parlamento aveva dunque cominciato a lavorare a una legge – approvata alla Camera – e per questo motivo, nel maggio scorso, la Consulta aveva concesso altri sei mesi di tempo. Solo che nel frattempo è caduto il governo e sono state sciolte le Camere. E dunque l’iter parlamentare si è bloccato.

L’udienza alla Consulta – Il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, però, ha deciso di varare un decreto legge che ricalca la legge approvata da Montecitorio. E contro il quale si è esposta Giovanna Beatrice Araniti, avvocata che rappresenta il condannato all’ergastolo la cui richiesta di benefici è stata oggetto della ordinanza di remissione degli atti alla Consulta da parte della Corte di Cassazione. La legale ha chiesto di considerare illegittimo il decreto: “La funzione rieducativa della pena deve valere per tutti i detenuti. Questo decreto legge sancisce la morte del diritto alla speranza, spero invece che la Corte emetta una sentenza di illegittimità costituzionale che rappresenti il germoglio di un nuovo umanesimo. Il principio della finzione riabilitazione della pena deve valere per tutto”, ha detto davanti alla Consulta. Tra oggi e domani la Corte potrebbe fornire un anticipo della sentenza.

Cosa prevede il decreto – Ma cosa c’è scritto nel decreto legge varato dal governo? Nello specifico – si legge nella relazione al testo – per ottenere i benefici gli ergastolani condannati per reati associativi dovranno allegare l’esistenza di “elementi specifici che consentano di escludere (…) sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi”. Inoltre, dovranno dimostrare di “aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento”. E non potranno chiedere la liberazione condizionale prima di aver scontato trent’anni di pena carceraria. Ancora, si specifica – come già faceva il ddl approvato alla Camera (e sul quale Fdi si era astenuto) – che gli elementi da portare di fronte al giudice di Sorveglianza per ottenere l’accesso ai benefici “dovranno essere diversi e ulteriori rispetto (…) alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale”. E per decidere se accogliere o meno la richiesta, il magistrato dovrà “tenere conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile”; nonché “accertare la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”. Prima di rispondere all’istanza, inoltre, il giudice “ha l’obbligo di chiedere il parere (…) del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”, nonché di acquisire informazioni dalla direzione del carcere in cui è detenuto e di disporre nei suoi confronti “accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali”.

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