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Antitrust, multa da 3,8 milioni a Edison per pratica commerciale scorretta e 5 milioni a Wind per attivazione di servizi a pagamento

Il gruppo energetico secondo l'authority ha messo in atto "prospettazioni ingannevoli ed omissione di informazioni rilevanti in merito al prezzo e alla convenienza economica dell’offerta pubblicizzata, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti". La compagnia telefonica invece è stata sanzionata per aver aumentato di almeno 2 euro il costo mensile del piano tariffario degli utenti (a fronte dell’offerta di Giga aggiuntivi) senza che questi abbiano espresso alcun consenso

Multa da 3,8 milioni di euro dell’Antitrust per Edison. L’authority ha riscontrato una “pratica commerciale scorretta” condotta “mediante prospettazioni ingannevoli ed omissione di informazioni rilevanti in merito al prezzo e alla convenienza economica dell’offerta pubblicizzata, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti”. L’autorità, come risulta dall’ultimo bollettino, ha sanzionato anche Wind Tre che dovrà pagare 5 milioni per aver attivato automaticamente un servizio aggiuntivo a pagamento ai propri clienti titolari di scheda sim prepagata ‘voce e internet’. In particolare, la società ha aumentato di almeno 2 euro il costo mensile del piano tariffario degli utenti a fronte dell’offerta di Giga aggiuntivi, senza che questi abbiano espresso alcun preventivo consenso.

Per quanto riguarda Edison, le “modalità di comunicazione utilizzate – scrive l’Antitrust nel Bollettino – appaiono connotate da profili di ingannevolezza e omissività, in quanto si connotano da un lato per l’enfatizzazione degli sconti offerti sulla componente energia (della quale per lo più non è contestualmente specificato il valore) e dei bonus previsti a seconda della tipologia di offerta sottoscritta nonché della pretesa maggior convenienza rispetto al mercato tutelato e, dall’altro, per la pretermissione dei costi di commercializzazione, che, come rilevato, risultano totalmente omessi nei messaggi promozionali inseriti nell’homepage e nelle pagine di snodo del sito web aziendale (quantomeno relativi alle offerte “Fix”, “World” e “Sweet”).

In particolare l’Antitrust ha rilevato “l’assenza di una prospettazione globale del prezzo dell’energia che il consumatore finale dovrà sostenere, come pure di un’oggettiva e trasparente descrizione dell’asserita convenienza dello stesso”. Edison, conclude l’Autorità, “è ben consapevole di influenzare le scelte dei consumatori, attirandone l’attenzione nella cosiddetta fase di aggancio, attraverso messaggi incentrati sulla prospettazione di vantaggi economici parzialmente sintetizzati in claim suggestivi ed enfatizzati”.

La società sostiene di aver “sempre adottato una comunicazione trasparente e completa su tutti i canali e i materiali pubblicitari utilizzati nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori. A loro è stata garantita un’informazione chiara ed esaustiva sulle caratteristiche di ciascuna promozione e, in particolare, sui relativi costi e vantaggi economici, nonché sulle modalità e condizioni di applicazione di bonus e sconti previsti a loro favore”. Edison ritiene che il provvedimento dell’Autorità “muova contestazioni di natura esclusivamente “formale” ai messaggi circolati sui canali marketing di Edison Energia, senza fornire alcuna valutazione e relativa motivazione circa la presunta lesione dei diritti dei consumatori” e si riserva ogni azione a propria tutela.