La norma scritta da Draghi, come ilfattoquotidiano.it ha raccontato fin dal mese di marzo, era stata scritta malissimo e aveva prestato il fianco ai ricorsi. Con il risultato che le imprese hanno versato molto meno degli oltre 10 miliardi attesi
Nel 2023 la tassazione sugli extraprofitti delle società energetiche che hanno molto beneficiato dell’aumento dei prezzi del gas salirà dall’attuale aliquota del 25% al 35% come consentito dal Regolamento Ue approvato qualche mese fa. Cambia anche la base imponibile: nella manovra appena approvata dal governo Meloni si prevede che il contributo straordinario su applicherà sugli utili e non più sull’imponibile Iva, come aveva previsto il governo Draghi. Quella norma, come ilfattoquotidiano.it ha raccontato fin dal mese di marzo, era stata scritta malissimo e aveva prestato il fianco ai ricorsi. Con il risultato che le imprese hanno versato molto meno degli oltre 10 miliardi attesi.
Probabile quindi che ci sarà anche un intervento per eliminare le distorsioni più evidenti sul 2022, a partire dal fatto che l’aliquota grava anche su eventuali aumenti del valore aggiunto determinati dall’acquisto di un ramo di azienda. Secondo Il Sole 24 Ore i due versamenti previsti finora (31 agosto e 30 novembre) dovrebbe quindi aggiungersi un conguaglio da pagare entro il 31 marzo.
Il nuovo contributo sarà modellato sui suggerimenti della Commissione Ue, che ha proposto di applicare un prelievo di almeno il 33% sugli utili del 2022 che superano del 20% la media degli ultimi tre anni realizzati dalle compagnie europee che derivano almeno il 75% dei ricavi dai settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione.
La scorsa settimana il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione i ricorsi proposti dalle aziende energetiche contro l’atto dell’Agenzia delle Entrate con cui sono stati definiti gli adempimenti e le modalità di versamento del contributo. Ma la motivazione dello stop è solo legata al fatto che l’Agenzia si è limitata a tradurre in pratica le norme scritte dall’esecutivo e non aveva alcun margine di manovra nel decidere come procedere. “Tutti gli elementi costitutivi della misura (a cominciare dalla individuazione dei soggetti passivi e dalla base imponibile) risultano fissati a priori dal legislatore, in maniera puntuale”, ha sottolineato il tribunale amministrativo.