L’obbligo vaccinale per il personale sanitario non è sproporzionato. E “non sono irragionevoli” le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nel ritenere “inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali“. “Ugualmente non fondate – prosegue la Corte – sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico”.
L’udienza riuniva 11 questioni di costituzionalità sollevate in momenti diversi da cinque giudici (Tribunali di Brescia, Catania e Padova, Tar della Lombardia e Consiglio di giustizia amministrativa siciliano), che hanno ritenuto “non manifestamente infondate” le eccezioni avanzate davanti a loro dagli avvocati di cittadini non vaccinati. Alcuni ricorsi riguardano la stessa legittimità dell’obbligo, altri la proporzionalità delle sanzioni (soprattutto con riferimento ai lavoratori a distanza). In gioco c’era la possibilità di ottenere il risarcimento economico per i mancati stipendi (per i lavoratori sospesi dalle funzioni) e quella di non dover pagare la sanzione di cento euro cui riscossione è scattata il 1° dicembre. Fuori dal palazzo della Corte ha manifestato un piccolo drappello di attivisti no vax, muniti di tricolori e cartelli con slogan come “libertà” e “no green pass”.
Davanti alla Corte, gli avvocati dei ricorrenti (tra cui il giurista torinese Ugo Mattei, diventato un volto di punta del movimento anti-obbligo) hanno affermato che i loro assistiti sono stati “privati della possibilità di lavorare e sopravvivere” e “traditi” dallo Stato che ha imposto un “ricatto: o ti vaccini o sei fuori dalla società”. Il tutto, hanno sostenuto, senza alcun beneficio per la collettività, perché il vaccino anti Covid non ha impedito la diffusione dei contagi, ma ha avuto anche “effetti collaterali gravi” e persino mortali, con “29 decessi, solo in Italia, accertati come correlati alla campagna vaccinale”. L’avvocatura dello Stato aveva invece chiesto di confermare la legittimità dell’obbligo, una misura disposta “nel pieno rispetto degli insegnamenti della Corte costituzionale”, in quanto oò vaccino migliora la salute dell’individuo e della collettività, le conseguenze sono tollerabili ed è previsto un equo indennizzo in caso di danni ulteriori e non prevedibili.