La immane tragedia della frana di Casamicciola, che ha travolto molti fabbricati costruiti su terreno sdrucciolevole – uccidendo in modo atroce, sotto il fango, almeno otto persone, mentre altre quattro si danno per disperse -, ha destato un enorme senso di dolore e di solidarietà tra noi italiani e oggi, a mente più calma, è possibile indagare le cause del disastro.

A fondamento di tutto c’è il fatto che l’immaginario collettivo non conosce l’importanza ecologica del suolo, nel quale agiscono numerosi micro-organismi capaci di generare la vita, per cui il consumo di suolo non è avvertito in tutta la sua gravità. Come ognuno può constatare aumentano di anno in anno le leggi regionali che, anziché tutelare il suolo, sorgente di vita, ne decretano la distruzione.

Questa insensibilità sul valore vitale del suolo ha investito, peraltro, anche il legislatore statale, il quale non riesce ad approvare una legge quadro che effettivamente sia efficace per evitare la cementificazione e l’impermiabilizzazione del suolo (la copertura del suolo con strade asfaltate), come dimostra il fatto che una proposta di legge del 12 maggio 2014, di cui erano relatori i deputati Zaratti, Fiorio e Braga è finita nel nulla ed è ancora in discussione il disegno di legge Nugnes e La Mura presentato al Senato il 19 luglio del 2022.

Il fatto è che i nostri parlamentari (e lo ha dimostrato anche l’ultima legge del bilancio con i suoi condoni, l’elevazione del contante ed altro) non sanno, o fingono di non sapere, che la legge ha un solo limite: il perseguimento dell’interesse generale che, nel caso di specie, è quello della conservazione del suolo come fonte di vita per il pianeta. Essi infatti agiscono cercando di inserire nel testo normativo espedienti normativi contrari agli interessi di tutti e favorevoli ai cosiddetti palazzinari (vedi ad esempio le cosiddette “compensazioni”).

Questo stesso discorso va fatto in relazione ai condoni dell’abusivismo edilizio cominciati nel 1985 con la legge numero 47 del governo Craxi e proseguita con i condoni tombali dei governi Berlusconi del 1993, 1996 e 2003, i quali hanno diffuso nell’opinione pubblica il convincimento che all’abuso consegue normalmente il condono. C’è da aggiungere che uno strumento importantissimo previsto dalla legge numero 431 del 1985, per evitare gli abusi, è quello dei piani paesaggistici, la cui osservanza meritava ampi controlli da parte delle regioni che non risulta siano mai stati effettuati.

D’altro canto molto negativa è stata la trasformazione della concessione edilizia, prevista dalla legge ponte del 1972, in un semplice permesso di costruzione operato con la legge del 2009 proposta dal quarto governo Berlusconi. Questa trasformazione, fondata purtroppo su una sentenza della Corte costituzionale la numero 5/1980 (ma una rondine non fa primavera), ha avuto un effetto estremamente negativo anche sulla dottrina la quale ha omesso di precisare che sulla “cosa suolo” insistono due beni giuridici: quello economico, appartenente al privato, e quello ambientale rientrante nella proprietà pubblica demaniale, nella quale rientra l’utilizzo del suolo (vedi sentenza Corte costituzionale numero 105/2008, numero 1/2010, numero 112/2011).

E non sfugga che nel descritto quadro relativo alla violazione della proprietà pubblica si è potuto tornare a parlare anche dell’abominevole ecomostro del Ponte di Messina. La conclusione è sempre la medesima: occorre capire e applicare gli articoli 9, 41, 42 e 43 della Costituzione, in base ai quali il bene giuridico ambientale “suolo” è proprietà collettiva demaniale, inalienabile, inusucapibile e inespropriabile del popolo sovrano.

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