Uno “strumento micidiale di delegittimazione“ che si realizza attraverso una “diffusione selezionata e pilotata” e “violazioni blasfeme della Costituzione”, e su cui serve “una profonda revisione“, perché “non è ammissibile che le conversazioni che riguardano la vita privata dei cittadini finiscano sui giornali“. Questo, secondo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, è il panorama dell’utilizzo delle intercettazioni in Italia. Parole che fanno immaginare un quadro fuori controllo, in cui pubblici ministeri senza scrupoli danno in pasto ai giornali ogni tipo di conversazione privata, anche irrilevante ai fini delle indagini, violando il segreto investigativo. In realtà non è mai stato così: le intercettazioni che arrivano al pubblico attraverso la stampa sono quasi sempre riportate anche in atti a disposizione delle parti, e quindi non più coperti da segreto (e in ogni caso le violazioni riscontrate dal Garante della privacy sono davvero poche). Ma a maggior ragione non è così dal 1° settembre del 2020, quando è entrata in vigore una riforma della materia varata da Andrea Orlando (Guardasigilli nei governi Renzi e Gentiloni) e poi modificata in profondità dal suo successore Alfonso Bonafede, che detta regole ancora più stringenti sul destino delle intercettazioni non rilevanti ai fini dell’indagine.

Niente dati sensibili nei verbali – La riforma prevede che il pm debba dare indicazioni e vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati sensibili, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pm per la conservazione nel suo archivio, dove vengono depositati entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni e dove rimangono per il tempo fissato dal pm, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Gli avvocati vengono avvisati che, entro il termine fissato, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni per via telematica.

Lo stralcio dei dialoghi “irrilevanti” – Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non appaiano irrilevanti; nel frattempo procede anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pm e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima. Tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti sono restituiti al pm per la conservazione nell’archivio e sono coperti da segreto, quindi ne è vietata la pubblicazione.

Solo i brani “essenziali” nelle ordinanze – Per quanto riguarda l’uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, la riforma prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal pm, quanto nell’ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del pm o a motivare la decisione del giudice.

L’archivio segreto – L’archivio riservato presso l’ufficio del pm è sostituito da un apposito archivio digitale, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica. Nella gestione dell’archivio deve essere garantita la segretezza della documentazione delle intercettazioni non necessarie per il procedimento, di quelle irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione o riguardanti categorie particolari di dati personali. Spetta al procuratore della Repubblica impartire le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto. All’archivio possono accedere soltanto il giudice, il pm e i difensori: ogni accesso è annotato in apposito registro informatico, nel quale sono indicati data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

La distruzione dei nastri – Le registrazioni sono conservate fino a sentenza definitiva; tuttavia, gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione.

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