I supremi giudici hanno analizzato 398 sentenze per stabilire un parametro possibile su un reato che non prevede la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e può portare fino a 20 di reclusione
La domanda è semplice, ma a oggi la risposta era complicata e poteva essere anche discriminante. Qual è la soglia per cui la cessione di droga può essere considerata “fatto di lieve entità”? Lo ha stabilito la Cassazione – come riporta il Corriere della Sera – studiando una serie di sentenze degli ultimi anni e mettendo ordine per le conseguenze penale di un reato (il quinto comma dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti) che prevede tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 4 anni e tra minimo di 6 anni massimo di 20, a secondo appunto della gravità anche la legge non distingue tra le droghe considerate leggere e droghe pesanti in base alla tabella.
La Suprema corte, dovendo discutere il ricorso di un imputato per 100 grammi lordi di hashish al 34% di purezza al quale in secondo grado non era stata riconosciuta la lieve entità, ha ritenuto “necessario tentare di compiere una verifica statistica della rilevanza che la giurisprudenza ha dato al quantitativo”. Lo studio di 398 verdetti degli ultimi due anni ha portato a una considerazione mediana che si evince dalla statistica: intorno ai 25 grammi lordi di cocaina per una purezza media del 68% che sono pari 17 grammi di principio attivo; 30 grammi lordi di eroina che a una purezza media del 17% corrispondono a 5,1 grammi di principio attivo; ai 110 grammi lordi di marijuana che al 12% di purezza porta a circa 12,1 grammi di principio attivo; e ai 102 grammi lordi di hashish che alla purezza media del 25% fa 25,5 grammi di principio attivo.
La sesta sezione, presieduta da Giorgio Fidelbo, quindi ha proposto un parametro possibile per le valutazioni che spettano ai magistrati giudicanti: soglia indicativa perché la quantità non è l’unico elemento da tenere in considerazione ai fini della valutazione da parte del giudice ma anche il grado di purezza, il ritrovamento di bilancini o contabilità, l’incongruità del reddito a fronte di contanti sequestrati, la suddivisione in dosi. E così, come riporta ancora al Corriere, nel processo in questione, “applicando il principio al caso” il collegio ha ritenuto che “il quantitativo in sequestro, 100 grammi di hashish, rientri appieno in quel valore di soglia che, per giurisprudenza prevalente di questa Corte, è stato ricondotto all’ambito del fatto lieve”. La sentenza è stata annullata perché i giudici di secondo grado concedano appunto la lieve entità.