L’iter per la collocazione di un nuovo rigassificatore nel porto di Piombino non si ferma. Così ha deciso oggi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha respinto la richiesta del comune per la sospensione di cautelare dell’Ordinanza commissariale con cui è stata autorizzata la realizzazione di un rigassificatore tramite l’ormeggio permanente di un mezzo navale di tipo Fsru (Floating Storage and Regasification Unit) nel porto della città Toscana. Fissata per il prossimo 8 marzo l’udienza di discussione del ricorso nel merito. Il Tar del Lazio ha ritenuto “non sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata misura atteso che le modalità procedimentali di autorizzazione dell’iniziativa in questione sono disciplinate da una normativa, che si caratterizza per il chiaro contenuto eminentemente emergenziale e per concernere interventi che, già nella declaratoria di legge, appaiono connotati da uno spiccato grado di specificità“.

I giudici hanno osservato che “all’esito della prima disamina della documentazione offerta, l’iter che ha condotto all’adozione del provvedimento gravato non ha dato evidenza di palesi anomalie nello sviluppo del procedimento né di incontrovertibili carenze istruttorie idonee a supportare, prima di addivenire alla completa delibazione del merito, la sospensione dei provvedimenti impugnati”, nonché rilevato che “i paventati rischi per la pubblica incolumità correlati al rigassificatore risultano, allo stato, privi di attualità avuto riguardo al fatto che prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività dovranno essere acquisiti il Rapporto di Sicurezza Definitivo e l’Autorizzazione Integrata Ambientale e che, con riferimento ai lavori avviati in area S.I.N., non sono emerse sopravvenienze o criticità di rilievo in merito alla conduzione delle attività che dovranno continuare a svolgersi nel rispetto delle articolate prescrizioni e raccomandazioni rese dai competenti enti e confluite nell’Ordinanza Commissariale n° 140 del 25.10.2022″.

Prendiamo atto della decisione del Tar di non concedere la sospensiva. Si tratta di una decisione parziale che interessa solo il provvedimento cautelare. Ci aspetta comunque l’udienza di merito nella quale il tribunale avrà modo di approfondire le tante e valide argomentazioni presentate dal Comune, cosa che non è stato possibile fare in questa prima fase di dibattimento sommario”. Lo afferma il sindaco Francesco Ferrari. “Certamente ci auguravamo un altro risultato ma siamo soddisfatti dall’urgenza che il Tar ha concesso alla trattazione del merito fissando l’udienza già per l’8 marzo 2023 – prosegue -. Nella sentenza, il Tar esclude che ci sia un pericolo concreto e attuale visto che al momento il rigassificatore non è in funzione. Ciononostante continueremo a vigilare e richiameremo gli enti preposti a un controllo attento e puntuale sul rispetto delle prescrizioni e ci riserviamo di valutare altre azioni contro il modo in cui Snam sta gestendo i cantieri già aperti”.

“Le sentenze non si commentano ma si rispettano. Così è anche per la decisione del Tar del Lazio che ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare sul rigassificatore di Piombino. Grazie ai rigassificatori di Ravenna e Piombino il nostro Paese potrà contare su una quota consistente di gas, fondamentale per garantire la sicurezza energetica delle famiglie e delle imprese italiane”, ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

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