Niente più bonus facciate e neppure quello per il risparmio idrico. Il 110% scende al 90% con le debite eccezioni, mentre resistono le normali ristrutturazioni, le detrazioni per i mobili acquistati da chi ristruttura e perfino il bonus verde. Fermi restando i vantaggi fiscali per chi acquista la sua prima casa, intesa come casa di residenza. E, ancor di più, per chi ha meno di 36 anni. Ecco, in estrema sintesi, cosa aspetta nel 2023 a chi deciderà di acquistare e/o ristrutturare casa.
Acquisto prima casa – Ormai è una pietra miliare: chi compra la sua prima casa, intesa come casa di residenza che non sia di categoria A1 (casa signorile), A8 (villa) e A9 (castello), ha uno sconto sull’atto di acquisto. In particolare se si compra da un privato, la tassa di registro è del 2% invece che del 9% del valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. Se invece il venditore è un’impresa, la conseguente Iva da pagare sarà al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Sono state inoltre prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull’acquisto prima casa per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro che consistono nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto). Azzerata anche la tassa sostitutiva sull’eventuale finanziamento.
Acquisto di case ad alta efficienza energetica – La finanziaria ha reintrodotto l’agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari. La detrazione Irpef maturata sarà pari al 50% dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023. Il credito verrà incassato in dieci quote annuali.
La classica ristrutturazione – Al momento le spese di ristrutturazione edilizia sostenute fino al 31 dicembre 2024 per una spesa massima di 96mila euro, danno diritto a un’agevolazione del 50% spalmata su 10 anni. Questo significa che su una ristrutturazione edilizia un cittadino può recuperare fino a 48mila euro in 10 rate annuali, a condizione di avere una capienza fiscale adeguata, cioè di pagare almeno 4800 euro l’anno di tasse da scontare con il credito maturato ristrutturando casa. A meno che non riparta il mercato dei crediti fiscali, ma questo è un altro capitolo. I lavori di ristrutturazione, inoltre, prevedono l’applicazione dell’Iva al 10% invece che al 22 per cento. L’Iva al 10% solitamente si applica a tutti i servizi relativi alla ristrutturazione, talvolta anche al trasloco, previa l’esibizione della pratica edilizia depositata. Informarsi con il fornitore, quindi, vale sempre la pena.
Superbonus – Dopo le novità introdotte dal dl Aiuti Quater, che hanno prorogato il Superbonus al 110% per le spese di efficientamento energetico delle case unifamiliari che avevano fatto il 30% del lavori al 30 settembre oltre che per quelle di proprietari che rientrano in rigidi parametri di Isee, mentre è stato introdotto un taglio al 90% per l’agevolazione di condomini e immobili all’interno di edifici plurifamiliari.
La finanziaria ha poi individuato alcune fattispecie per le quali all’incentivo per l’efficientamento energetico non si applica la diminuzione dal 110 al 90%: interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la CilaS in Comune; interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la CilaS è presentata entro il 31 dicembre 2022; interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la CilaS risulta presentata al 25 novembre 2022; interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
Superbonus per gli impianti solari delle Onlus – In manovra è stato previsto il Superbonus del 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri realizzata in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili dove sono realizzati gli interventi “trainanti”, sempre che questi si trovino in centri storici soggetti ai vincoli per “immobili e aree di notevole interesse pubblico” e “aree tutelate di interesse paesaggistico”. È inoltre specificato che, per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle Onlus che offrono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del cda non percepiscono alcun compenso o indennità, la detrazione per gli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche fino alla soglia di 200 kW spetta al 110%.
Bonus barriere architettoniche – La legge di Bilancio ha prorogato di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Bonus mobili – Per il 2023 ammonta a 8mila euro l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all’arredo di immobili che sono oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024 (ma al momento per il 2024 il tetto di spesa è previsto a 5mila euro) e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito, mentre non è consentito pagare con assegni, contanti o altri mezzi di pagamento).
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non le spese di mobili e grandi elettrodomestici per casa propria. Si possono detrarre anche i beni comprati con un finanziamento a rate. È fondamentale non perdere fattura (lo scontrino va bene solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente) e prova di pagamento.
Acqua – Resta in vigore anche per il 2023 il credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque potabili erogate da acquedotti. Il bonus è stato introdotto per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato per le persone fisiche a 1.000 euro per ciascun immobile, e a 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.
Verde – Ancora due anni per il cosiddetto bonus verde, che consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, coperture a verde e di giardini pensili. Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi. Non è invece detraibile la spesa per la manutenzione ordinaria del giardino. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Si parla quindi di massimi 1.800 euro per immobile. Le spese devono essere fatte con mezzi tracciabili.