La precarietà di strutture edilizie segue un regolamento giuridico ben preciso. Vediamo i due casi del Tar Lombardia e Lazio.
Può accadere che in fase di riqualificazione edilizia di un immobile o ampliamento di un edificio, ci si trovi dinnanzi a controversia per le opere realizzate dal proprietario che non rispettano a i principi giurisprudenziali dettati dall’ufficio tecnico del Comune.
Alcuni casi giuridici recentemente accaduti presso il Tar Lombardia e il Tar del Lazio, spiegano bene il significato di pretesa precarietà delle strutture edilizie.
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Il caso dibattuto al Tar di Brescia vede coinvolta una società di compravendita e riparazione di veicoli industriali e accessori, che ha deciso di installare delle strutture metalliche non permanenti come copertura a protezione dei veicoli esposti.
Una sorta di gazebo realizzato con profili d’acciaio e bulloni senza fissaggio a terra in modo da essere classificato come opere/strutture precarie smontabili e amovibili che non necessitano di permesso a costruire.
A seguito di sopralluogo da parte dell’Ufficio tecnico il Comune invece adottava un’ordinanza di demolizione, poi oggetto di impugnazione.
La sentenza 1230 del 2 del dicembre 2022 del Tar di Brescia ha dato ragione al Comune perché per legge l’opera edilizia è precaria se oltre a non essere stabile e infissa al suolo è anche temporanea. In questo caso il gazebo dotato di illuminazione e utilizzato come deposito appariva come stabile e quindi non poteva rispondere alle caratteristiche di precarietà o di mobilità prescritta per l’edificazione in regime di edilizia libera.
Anche a Roma è recentemente stato sentenziato presso il Tar Lazio una simile situazione di precarietà di un manufatto in legno, realizzato senza richiedere permessi a costruire. In questo caso le strutture realizzate come precari presentavano un volume di complessivi mc 77,81 e mc 417,80 e venivano utilizzato come ufficio, esposizione, laboratorio artigianale.
L’ufficio tecnico del Comune ha richiesto alla proprietà l’obbligo di presentare il permesso per costruire.
La sentenza n. 15731 del Tar Lazio ha preteso che si chiedessero i permessi a costruire per realizzare i manufatti oggetto della questione. Questi infatti non si possono considerare precari solo perché costruiti in legno o perché non fissati al suolo. Un manufatto è ritenuto precario anche in relazione alla destinazione d’uso.