Tra i tanti documenti che vanno a comporre l’archivio annuale inerente alle attività di un condominio, quelli di maggiore importanza sono gli atti elaborati e concordati in sede di assemblea condominiale.
In particolare, ad avere un ruolo vincolante su tutte le pratiche e i lavori che vengono svolti dai condòmini sono le delibere approvate di comune accordo: stiamo parlando dei provvedimenti che vengono inseriti direttamente nel verbale stilato dall’amministratore (o affiancati ad esso in allegato, tramite la creazione di un apposito file) e che vengono votate dai proprietari che partecipano alla riunione.
Altre notizie sul settore real estate si trovano sul Magazine di Immobiliare.it.
Delibera condominiale, in che cosa consiste e da chi viene votata
Ma quali sono le caratteristiche di fondo di una delibera condominiale? Innanzitutto, la sua forma scritta: il documento si presenta come un vero e proprio atto inserito all’interno del verbale che l’amministratore è tenuto a inviare a tutti i proprietari e agli inquilini presenti nell’immobile.
Per avere valore legale, la delibera deve riportare le seguenti informazioni:
- la data e il luogo in cui si è svolta l’assemblea condominiale;
- gli estremi della votazione tramite cui si è arrivati all’approvazione (nello specifico va indicato il numero dei partecipanti alla riunione, il numero di votanti in assemblea, la quota dei millesimi rappresentata e l’esito del voto).
Delibera condominiale, per chi è vincolante e quando può essere invalidata
La rilevanza che la delibera assume per l’andamento del condominio è dettata anche da altri tre fattori che la caratterizzano:
- è obbligatoria per l’esecuzione di qualsiasi decisione;
- entra direttamente in vigore a seguito della sua approvazione e produce effetti immediati;
- è vincolante per tutti i condòmini e per l’amministratore che è tenuto ad eseguirla.
Infine, vale la pena ricordare che la delibera condominiale non ha durata eterna, ma può essere invalidata o resa nulla qualora sussistano (o sopraggiungano anche anni dopo la sua approvazione in assemblea) casi di vizio che ne determinano l’annullabilità.