di Luca Brusamolino* e Sergio Alberto Codella**
La legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 29 dicembre 2022) ha prorogato il diritto dei lavoratori “fragili” a svolgere la propria attività lavorativa in regime di smart working fino al 31 marzo 2023.
All’art. 1, comma 306, la legge di bilancio 2023 prevede, infatti, una disciplina di favore in materia di smart working per i soli lavoratori “fragili”, mentre per le altre categorie di dipendenti, ivi inclusi i genitori con figli in età scolare, dovrà considerarsi nuovamente applicabile la normativa “ordinaria” prevista dalla legge n. 81/2017 in materia di lavoro “agile”.
Qual è la disciplina prevista per i lavoratori fragili?
La legge di bilancio 2023 ha quindi stabilito che per i lavoratori “fragili” – pubblici e privati – il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, purché compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione (restando comunque ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro se più favorevoli).
Chi sono i lavoratori fragili?
Le patologie e le condizioni che determinano l’inclusione di un lavoratore nella categoria dei fragili sono individuate dal decreto del ministro della Salute del 4 febbraio 2022. La legge di bilancio 2023 richiama espressamente tale “vecchio” decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022) che definisce come fragili, indipendentemente dallo stato vaccinale, i pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (ad esempio in esito a trapianti d’organo, a terapie oncologiche, immunodepressi e sottoposti a dialisi), così come i soggetti che presentano la contemporanea presenza di più condizioni sfavorevoli (come alcune patologie quali l’obesità, la cardiopatia ischemica e il diabete mellito).
È anche prevista l’inclusione nella categoria dei fragili di coloro che, esonerati dalla vaccinazione per motivi sanitari, siano ultrasessantenni oppure affetti da alcune particolari patologie (di natura, ad esempio, neurologica o cardiocircolatoria) indicate nell’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.
Lo stato di salute del fragile dovrà peraltro essere certificato dal medico di medicina generale del dipendente.
Quali sono le modalità di comunicazione per i lavoratori fragili?
Un aspetto particolare in materia di smart working per i lavoratori fragili riguarda le comunicazione che dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato“. Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 2023 unicamente per i lavoratori “fragili” per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre al 31 marzo 2023.
Dal 1° febbraio 2023, le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile fino al 31 marzo 2023 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura “ordinaria” sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it denominato però “Lavoro agile”.
Le altre categorie di lavoratori, invece, sono da considerarsi soggette alla procedura ordinaria e, pertanto, dovrà essere utilizzato l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.
*Luca Brusamolino è Ceo di Workitect e Smart Working expert. Dal 2016 si occupa di consulenza alle aziende nei processi di workplace change e nell’introduzione dello smart working.
** Sergio Alberto Codella, Partner dello Studio legale Orsingher Ortu Avvocati Associati, è un avvocato e dottore di ricerca in diritto del lavoro, della previdenza sociale e sindacale.