Il destino dell'anarchico è legato a due decisioni di tipo giudiziario e politico-amministrativo. L’istanza di revoca è sul tavolo del Guardasigilli dal 12 gennaio: il ministro non può decidere senza un parere dei magistrati competenti
C’è una data cerchiata in rosso nel calendario del ministero della Giustizia: il 12 febbraio è il giorno entro il quale il guardasigilli, Carlo Nordio, dovrà rispondere all’istanza di revoca del 41 bis presentata dall’avvocato dell’anarchico, Flavio Rossi Albertini. Richiesta che si muove in parallelo al ricorso presentato dallo stesso difensore alla Cassazione contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il regime del “carcere duro” per quattro anni. I giudici della Suprema corte hanno tempo fino al 7 marzo per decidere.
Il destino di Cospito, dunque, è legato a queste due decisioni di tipo giudiziario e politico-amministrativo. La questione politica, ovviamente, è fondamentale in questa storia. L’istanza di revoca è sul tavolo del Guardasigilli dal 12 gennaio. Il 41bis era stato firmato il 4 maggio scorso dall’allora ministro Marta Cartabia su richiesta concorde della Direzione distrettuale antimafia di Torino e della Direzione nazionale antimafia, dopo che Cospito aveva fatto pervenire dal carcere “documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarco-insurrezionalista”.
Ora Nordio a sua volta non può decidere senza un parere dei magistrati competenti. E a questo proposito, nei giorni scorsi si è svolto un incontro alla Dna a cui hanno preso parte anche le autorità giudiziarie che si sono occupate di vicende relative all’anarchico. Nell’istanza presentata al ministro, l’avvocato di Cospito fa riferimento a “fatti nuovi” non “sottoposti alla cognizione del Tribunale di Sorveglianza di Roma”, e in particolare le motivazioni di una sentenza con la quale la Corte d’Assise di Roma ha assolto dall’accusa di associazione con finalità di terrorismo tutti gli imputati appartenenti a un centro sociale di Roma, e con cui Cospito aveva avuto “confronti epistolari“. Dal momento che scopo del 41bis non è infliggere una punizione aggiuntiva ma fare in modo che il detenuto non possa impartire ordini all’esterno, l’assoluzione – nel ragionamento della difesa – suffragherebbe il fatto quelle comunicazioni non servivano manipolare una cellula esterna. “Bisogna domandarci se per Cospito serve il 41 bis o se per esempio non può bastare una censura rispetto ad eventuali scritti o forme di comunicazione, credo che ci siano elementi per analizzare questo ulteriore passo”, ha osservato il Garante nazionale Mauro Palma. Quanto all’altra strada, quella del ricorso in Cassazione, i tempi sono più lunghi. La Suprema Corte aveva inizialmente fissato l’udienza al 20 aprile, per poi anticiparla al 7 marzo in ragione dello stato di salute di Cospito. Se i giudici accogliessero il ricorso, annullando l’ordinanza, sarebbe probabilmente necessaria una nuova decisione del tribunale di Sorveglianza.