A poche ore dalla sentenza il destino del processo Ruby ter, per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e altri reati, sembra legato indissolubilmente a un’ordinanza. Si tratta del provvedimento del 3 novembre 2021 con cui, a sorpresa e a due anni dalle istanze delle difese, il collegio del Tribunale di Milano, presieduto da Marco Tremolada, aveva dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni di 19 giovani inclusa Karima el Marough (testimoni all’epoca dei processi Ruby e Ruby bis) perché “non avrebbero mai potuto assumere la qualità di testimoni”. Fuori da quel provvedimento solo le testimonianze della modella brasiliana Iris Berardi (“Ho visto cose che vuoi uomini…”) e per una parte anche quelle di Barbara Guerra che mercoledì farà dichiarazioni spontanee. Per Berardi e Guerra era stato già aperto e poi archiviato un fascicolo. Tutte le altre testimonianze invece sarebbero nulle: questo perché quando si sono sedute al banco dei testi non potevano avere la qualifica di “pubblico ufficiale”. La motivazione? Secondo il collegio i pm di Milano, già nell’aprile del 2012, avrebbero dovuto iscrivere le ragazze nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari e sentirle nei processi a carico di Silvio Berlusconi, di Lele Mora, di Emilio Fede e Nicole Minetti con tutte le garanzie previste per le indagate: quindi assistite da un avvocato e con la facoltà di non rispondere. Nel processo Ruby ter il leader di Forza Italia è imputato insieme a Karima el Marough, la Ruby spacciata per la nipote del presidente egiziano Mubarak, e altri 27 imputati perché accusato dalla procura di Milano di aver corrotto le ragazze che erano state ospiti delle feste di villa San Martino.
La procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno sostenuto che comunque già dal novembre 2011 – quindi cinque mesi prima della presunta iscrizione da eseguire – le giovani erano pubblici ufficiali perché chiamate come testimoni nei dibattimenti e che la sola promessa di soldi o altre regalie per fare gli interessi del leader di Forza Italia, in quel periodo, configurano il reato nel procedimento in corso. Inoltre per effetto dell’articolo 360 del codice penale la qualifica di pubblico ufficio viene estesa nel tempo, anche quando quella qualifica viene “persa”, come nel caso delle testimoni in questione che avrebbero dovuto essere indagate. Ma all’epoca non erano ancora partite le indagini – nate successivamente alle sentenze dei primi processi perché i giudici avevano inviato gli atti alla procura per falsa testimonianza – sui bonifici, le case o gli aiuti versati dall’ex premier per compensare “lo scandalo” che aveva infangato la reputazione delle sue ospiti. E quindi, secondo la procura, le giovani non avrebbero potuto essere iscritte, al di là delle dichiarazioni rese poi in aula. Ovvero che erano solo “cene eleganti” e non serate ad alto contenuto erotico.
Le sentenze della Cassazione – Ma cosa dice la giurisprudenza sul punto? Esistono tre sentenze della Cassazione a sezioni unite – di cui una quella relativa al processo Mills in cui era imputato proprio Berlusconi (poi prescritto) – che chiariscono il nodo giuridico. Il verdetto delle Sezioni Unite Lattanzi (40538/2009), per esempio, riporta e conferma un’altra sentenza a sezione Unite Tammaro (216248/2000), in cui viene ribadito che, per l’attivazione dell’obbligo per il pm di iscrivere una persona nel registro degli indagati, è necessario che sussistano a suo carico “specifici elementi indizianti, e non meri sospetti” ( … ) e che “in difetto di tale presupposto” … “l’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, che rientra… nella “valutazione discrezionale” del pubblico ministero, non può affidarsi a postume congetture”. Anche nel verdetto Lattanzi si dice in punto di inutilizzabilità “giova innanzitutto rilevare, sotto un profilo d’ordine generale e sistematico, che ha già avuto modo questa Suprema Corte di rilevare che la condizione di soggetti che sin dall’inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagine “non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico, occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall’autorità inquirente presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l’esistenza di responsabilità penali ( … ). In particolare l’articolo 63, secondo comma del codice procedurale penale (che prevede che l’autorità giudiziaria interrompa un’audizione se a carico della persona sentita emergono elementi che obbligano all’iscrizione nel registro degli indagati e quindi l’assistenza legale, ndr) “opera solo nei casi in cui, a carico dell’interessato, sussistano prima dell’escussione indizi non equivoci di reità e tali indizi siano conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante” (Sez. Il 2 ottobre 2008, n. 39380). All’epoca delle testimonianze delle ragazze ancora non era noto che ricevessero aiuto o sostegno o anche la sola promessa.
Per la Cassazione “gli elementi a carico del dichiarante devono assumere la consistenza dell’indizio, non potendo la sua posizione di persona informata essere mutata dall’esistenza di sospetti o ipotesi investigative”. Nel caso specifico del Ruby ter, tutte le testimoni avevano detto di ricevere regali o emolumenti, ma tutte ricordavano che quella sorta di stipendio mensile era dovuto allo “scandalo” provocato dalle indagini e dal processo sulle “cene”, scandalo che aveva rovinato loro la reputazione, compromettendone le possibilità lavorative, specie in televisione: tutte, dunque, quindi lo consideravano un risarcimento. Le loro testimonianze erano state considerate false dai giudici con la trasmissione degli atti alla procura in sede di sentenza.
Infine la sentenza della Sezioni Unite (15208/2010), proprio nell’ambito del processo Mills stabiliva che i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso non possono essere sentiti come testimoni salvo alcune eccezioni che restano fuori dal processo Ruby proprio perché le ragazze erano soltanto testimoni e non c’erano prove che potesse incriminarle. Durante l’arringa il professor Franco Coppi – che con l’avvocato Federico Cecconi ha chiesto l’assoluzione di Berlusconi – invece ha sostenuto che se “tutte queste promesse e versamenti di denaro contestati sono stati fatti a persone che non erano testimoni, che non erano pubblici ufficiali il reato di corruzione non si integra”. Anzi per la difesa l’ex Cavaliere sarebbe stato addirittura vittima dei tentativi di ricatto delle ragazze che così generosamente aiutava.
Impossibile fare previsioni sul verdetto che riguarda anche altri imputati tra cui Maria Rosaria Rossi, ex senatrice ed ex fedelissima del Cavaliere, per cui è stata chiesta una pena di 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza. Accusa contestata anche al giornalista Carlo Rossella per il quale sono stati invocati due anni. Chieste condanne fino a 5 anni per le ragazze il cui silenzio sarebbe stato comprato dall’ex premier. Nella lista degli imputati anche Luca Risso, ex fidanzato di Ruby, per cui sono stati chiesti 6 anni e sei mesi riciclaggio. C’è poi un ex avvocato della giovane donna, Luca Giuliante, accusato di aver fatto da intermediario tra la ragazzina e il presidente per i soldi fatti arrivare alla “Rubacuori”. “Coperta d’oro” da Silvio Berlusconi per tacere, oppure – come disse lei stessa in una intercettazione – per “parlare ma facendo la pazza”.