Gen.mo Direttore, le scrivo per formulare richiesta di ospitare mie dichiarazioni in relazione alla notissima vicenda del “ processo Berlusconi” che si è celebrato innanzi al Collegio della Sezione Feriale della Corte di Cassazione presieduto dal dr. Antonio Esposito in data 1 agosto 2013. Il giorno 6 agosto 2020 il giornalista del quotidiano “Il Giornale” Luca Fazzo mi chiese di formulare una opinione giuridica sulle vicende di questo importantissimo dibattimento ed in particolare sull’aspetto relativo alla fissazione del processo avanti al collegio della Sezione Feriale ed al Collegio della Suprema Corte.

Questo in quanto vi era stato un gap comunicativo fra gli uffici di Cancelleria della Corte e quelli della Corte di Appello di Milano sulla decorrenza effettiva dei termini di prescrizione dei reati per i quali la Corte d’Appello aveva confermato sentenza di condanna in primo grado: in un primo momento il Presidente del Collegio di Appello aveva fissato al 1 agosto 2013 il maturare della prescrizione , il che rendeva urgentissima la fissazione del dibattimento in Cassazione, in un secondo momento e con successive comunicazioni aveva spostato di diversi giorni in là l’insorgere delle esigenze di urgenza assoluta con diverso calcolo dei termini prescrizionali.

In relazione a queste circostanze affermai all’articolista che sempre giuridicamente ed in linea meramente teorica si poteva aver un riflesso della questione sulla problematica del “Giudice Naturale” , in specie qualora fossero state lamentate compressioni del diritto di difesa per i tempi di fissazione del dibattimento nella sede europea. Aggiunsi che il profilo poteva essere rilevato e dedotto in sede di Corte Giustizia Europea in relazione all’art. 6 della CEDU (Convenzione Europea Dei Diritti dell’Uomo) presso la quale mi risultava pendente ricorso dei difensori di Berlusconi in base alla giurisprudenza della Corte.

Si trattava e si tratta di una mera opinione giuridica, condivisibile o meno. Aggiunsi che mi sembrava inusuale e possibile oggetto di critica questo difetto di comunicazione fra uffici di cancelleria, dato trattavasi di processo di indubitabile e primaria importanza. Ho successivamente saputo che sullo stesso quotidiano “Il Giornale”( di cui non sono lettore) erano stati pubblicati altri articoli sul processo Berlusconi il cui contenuto per lo più non condivido. Ciò detto mi corre l’obbligo di dichiarare pubblicamente quanto segue:

1) La celebrazione del processo Berlusconi nella fase dibattimentale avanti al Collegio della Sezione Feriale della Corte di Cassazione presieduto dal dr. Antonio Esposito e dagli altri componenti a mio avviso fu assolutamente regolare.

2) Non su posto in essere presso la Corte di Cassazione, a quanto mi consta, alcun artifizio per assegnare il processo alla Sezione Feriale della Corte di Cassazione; qualora gli stessi difensori del Presidente Berlusconi avessero chiesto un rinvio per termini a difesa il processo sarebbe stato celebrato sempre innanzi alla Sezione Feriale, la cui operatività era in atto anche sino al 14 di settembre dello stesso anno ( termine per il quale, pare, andasse in maturazione una prima prescrizione per alcuni reati fra quelli in contestazione) e, forse anche oltre.

3) La questione di possibile deduzione in sede di Corte Europea dei criteri tabellari di assegnazione dei processi in Cassazione al Collegio ( e non alla Sezione), è una mera questione giuridica che si basa nè più e nemmeno su dati oggettivi che possono verificarsi nei processi, – peraltro per il diritto italiano la violazione di criteri tabellari non determina alcuna nullità del dibattimento e della sentenza , in sede europea si può anche discutere su questo aspetto- che nulla a che vedere con la assoluta correttezza, la trasparenza e la indipendenza e libertà di giudizio dei Giudici che hanno condotto il dibattimento ed emanato sentenza nei confronti di Berlusconi.

4) La sentenza emanata dal collegio della Corte di Cassazione in data 1 agosto 2013, che io conosco e letto approfonditamente è una sentenza pregevole come strutturazione, esposizione dei fatti, valutazione delle prove e di grande competenza giuridica.

5) Per quel che concerne la successiva vicenda di un componente di quel Collegio, Giudice Amedeo Franco, che è nota, non conosco bene gli atti e supposte registrazioni che conterrebbero propalazioni postume del Franco, nelle quali questo magistrato attacca i colleghi che con lui componevano il Collegio, quindi l’unica cosa da magistrato che posso e sento di dire è la seguente: per me un Giudice che non condivide il parere di altri componenti del Collegio ha una sola strada precorribile: esprimere a verbale, come la legge prevede, il proprio dissenso, altre vie non ne conosco né ne accetto.

In base a queste considerazioni le chiedo cortesemente di pubblicare le mie dichiarazioni perché corrispondono al mio intimo convincimento di allora ed ora.

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