di Annalisa Rosiello* e Domenico Tambasco**
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 2021 hanno pubblicato il primo studio congiunto riguardante le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro. La ricerca – condotta in un lasso temporale ricompreso tra il 2000 e il 2016 e in un ambito territoriale che ha coinvolto 194 nazioni – ha stimato che, solo nel 2016, sono state circa 2 milioni le morti per causa di lavoro.
Nell’ambito di queste stime emerge anche che la principale causa di morte sul lavoro, sempre nel 2016, sia da addebitarsi al cosiddetto super-lavoro, ovvero alla esposizione a ritmi stressanti e a ore di lavoro esorbitanti; la ricerca ha in particolare stabilito che circa 750mila decessi per malattie cardiache e ictus e ben 23,26 milioni di invalidità e disabilità fossero correlati allo svolgimento di attività lavorativa per una durata pari o superiore a 55 ore settimanali.
Questi dati sono molto allarmanti e pongono in maniera forte l’attenzione sulla necessità di una corretta organizzazione del lavoro, inclusa quella in modalità da remoto (telelavoro, smart-working).
Un’organizzazione del lavoro che sempre più, anche stando alla prevalente giurisprudenza, deve scongiurare – attraverso adeguate misure preventive – una prestazione che ecceda la normale tollerabilità, ovverosia svolta secondo orari o turni di lavoro eccessivamente pesanti o senza la fruizione delle pause e dei previsti riposi giornalieri/settimanali/annuali o comunque in condizioni di particolare gravosità (legata ad esempio a frequenti trasferte, lunghi viaggi in automobile, frequenti pernottamenti fuori sede, ecc.). Nel caso in cui ciò non si verifichi, il datore di lavoro risponde dei danni che si pongono in correlazione causa-effetto con le disfunzioni organizzative sopra esemplificate.
Ma cosa accade se è il lavoratore ad assoggettarsi volontariamente a questo tipo di ritmi e non è l’azienda a chiederli? L’azienda è comunque responsabile?
Sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2087 c.c. e alla luce del disposto dell’art. 41, comma 2° della Costituzione (secondo cui l’iniziativa economica privata, pure libera, non può mai svolgersi in modo da recare danno alla salute e ai diritti fondamentali della persona), il datore di lavoro risponde comunque dei danni anche nel caso in cui la prestazione sia stata resa “spontaneamente” dal lavoratore. La “spontaneità”, secondo questo orientamento giurisprudenziale, deve infatti essere sempre ricondotta al contesto di subordinazione socio-economica cui è sottoposto il lavoratore: il datore di lavoro, pertanto, non può invocare – per essere esente da responsabilità – di avere usufruito di una prestazione non richiesta al lavoratore.
Nel caso in cui dal super-lavoro (volontario e/o imposto dalle disfunzioni organizzative) sia derivato un danno, pertanto, secondo la prevalente giurisprudenza spetta al datore di lavoro dimostrare – per essere esonerato dal risarcimento – che il lavoratore abbia posto in essere condotte contrarie alle direttive impartite in base alla normativa sulla sicurezza e talmente imprevedibili da rappresentare esse stesse causa di esclusione di responsabilità.
Questi principi, come detto, si applicano ovviamente anche al lavoro da remoto: di conseguenza anche nel caso in cui il lavoratore – ad esempio per la propria posizione apicale – abbia comunque la possibilità di modulare la propria prestazione da un punto di vista organizzativo (ad esempio in relazione ai carichi di lavoro o alle modalità di fruizione delle pause e dei riposi), ciò tuttavia non esonera il datore di lavoro da responsabilità, dal momento che residua pur sempre un ampio obbligo di vigilanza a suo carico in ordine alle misure previste in generale dal disposto dell’art. 2087 c.c. (cfr. tra le molte Cass. 27 gennaio 2022, n 2403).
L’art. 2087 c.c., infatti, ricomprende ormai tutti i casi in cui “il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori” (cf. Cass 23 maggio 2022, n° 16580).
Nello specifico ambito del super-lavoro, in definitiva, il datore di lavoro risponde dei danni alla salute non solo nel caso in cui richieda prestazioni lavorative oltre la normale tollerabilità, ma anche quando non ottemperi al dovere specifico di impedire che il lavoratore, anche spontaneamente, esegua il lavoro con modalità che si rivelano nocive per la propria salute.
*Avvocata giuslavorista, curatrice di questo blog.
** Avvocato giuslavorista, da anni si occupa di conflittualità lavorativa anche come redattore di diversi ddl in materia presentati nella scorsa legislatura. Autore di pubblicazioni sul tema della violenza e delle molestie lavorative, tra cui “Il lavoro Molesto”, 2021, scritto in collaborazione con Harald Ege.
Area pro labour
Giuristi per il lavoro
Lavoro & Precari - 15 Febbraio 2023
I dati sul super-lavoro sono allarmanti: dei danni risponde il capo anche se la scelta è spontanea
di Annalisa Rosiello* e Domenico Tambasco**
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 2021 hanno pubblicato il primo studio congiunto riguardante le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro. La ricerca – condotta in un lasso temporale ricompreso tra il 2000 e il 2016 e in un ambito territoriale che ha coinvolto 194 nazioni – ha stimato che, solo nel 2016, sono state circa 2 milioni le morti per causa di lavoro.
Nell’ambito di queste stime emerge anche che la principale causa di morte sul lavoro, sempre nel 2016, sia da addebitarsi al cosiddetto super-lavoro, ovvero alla esposizione a ritmi stressanti e a ore di lavoro esorbitanti; la ricerca ha in particolare stabilito che circa 750mila decessi per malattie cardiache e ictus e ben 23,26 milioni di invalidità e disabilità fossero correlati allo svolgimento di attività lavorativa per una durata pari o superiore a 55 ore settimanali.
Questi dati sono molto allarmanti e pongono in maniera forte l’attenzione sulla necessità di una corretta organizzazione del lavoro, inclusa quella in modalità da remoto (telelavoro, smart-working).
Un’organizzazione del lavoro che sempre più, anche stando alla prevalente giurisprudenza, deve scongiurare – attraverso adeguate misure preventive – una prestazione che ecceda la normale tollerabilità, ovverosia svolta secondo orari o turni di lavoro eccessivamente pesanti o senza la fruizione delle pause e dei previsti riposi giornalieri/settimanali/annuali o comunque in condizioni di particolare gravosità (legata ad esempio a frequenti trasferte, lunghi viaggi in automobile, frequenti pernottamenti fuori sede, ecc.). Nel caso in cui ciò non si verifichi, il datore di lavoro risponde dei danni che si pongono in correlazione causa-effetto con le disfunzioni organizzative sopra esemplificate.
Ma cosa accade se è il lavoratore ad assoggettarsi volontariamente a questo tipo di ritmi e non è l’azienda a chiederli? L’azienda è comunque responsabile?
Sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2087 c.c. e alla luce del disposto dell’art. 41, comma 2° della Costituzione (secondo cui l’iniziativa economica privata, pure libera, non può mai svolgersi in modo da recare danno alla salute e ai diritti fondamentali della persona), il datore di lavoro risponde comunque dei danni anche nel caso in cui la prestazione sia stata resa “spontaneamente” dal lavoratore. La “spontaneità”, secondo questo orientamento giurisprudenziale, deve infatti essere sempre ricondotta al contesto di subordinazione socio-economica cui è sottoposto il lavoratore: il datore di lavoro, pertanto, non può invocare – per essere esente da responsabilità – di avere usufruito di una prestazione non richiesta al lavoratore.
Nel caso in cui dal super-lavoro (volontario e/o imposto dalle disfunzioni organizzative) sia derivato un danno, pertanto, secondo la prevalente giurisprudenza spetta al datore di lavoro dimostrare – per essere esonerato dal risarcimento – che il lavoratore abbia posto in essere condotte contrarie alle direttive impartite in base alla normativa sulla sicurezza e talmente imprevedibili da rappresentare esse stesse causa di esclusione di responsabilità.
Questi principi, come detto, si applicano ovviamente anche al lavoro da remoto: di conseguenza anche nel caso in cui il lavoratore – ad esempio per la propria posizione apicale – abbia comunque la possibilità di modulare la propria prestazione da un punto di vista organizzativo (ad esempio in relazione ai carichi di lavoro o alle modalità di fruizione delle pause e dei riposi), ciò tuttavia non esonera il datore di lavoro da responsabilità, dal momento che residua pur sempre un ampio obbligo di vigilanza a suo carico in ordine alle misure previste in generale dal disposto dell’art. 2087 c.c. (cfr. tra le molte Cass. 27 gennaio 2022, n 2403).
L’art. 2087 c.c., infatti, ricomprende ormai tutti i casi in cui “il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori” (cf. Cass 23 maggio 2022, n° 16580).
Nello specifico ambito del super-lavoro, in definitiva, il datore di lavoro risponde dei danni alla salute non solo nel caso in cui richieda prestazioni lavorative oltre la normale tollerabilità, ma anche quando non ottemperi al dovere specifico di impedire che il lavoratore, anche spontaneamente, esegua il lavoro con modalità che si rivelano nocive per la propria salute.
*Avvocata giuslavorista, curatrice di questo blog.
** Avvocato giuslavorista, da anni si occupa di conflittualità lavorativa anche come redattore di diversi ddl in materia presentati nella scorsa legislatura. Autore di pubblicazioni sul tema della violenza e delle molestie lavorative, tra cui “Il lavoro Molesto”, 2021, scritto in collaborazione con Harald Ege.
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Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Il Milleproroghe è un provvedimento routinario, in teoria nell'esame tutto doveva andare liscio. Invece l'iter di questo provvedimento è stato un disastro, la maggioranza l'ha gestito in modo circense, dando prova di dilettantismo sconcertante". Lo ha detto la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S al Senato, nella dichiarazione di voto sul Milleproroghe.
"Già con l'arrivo degli emendamenti abbiamo visto il panico nel centrodestra. Poi è arrivata la serie di emendamenti dei relatori, o meglio del governo sotto mentite spoglie, a partire da quelli celebri sulla rottamazione delle cartelle. Ovviamente l'unica preoccupazione della maggioranza, a fronte di 100 miliardi di cartelle non pagate, è stata solo quella di aiutare chi non paga. Esattamente come hanno fatto a favore dei no vax, sbeffeggiando chi sotto il Covid ha rispettato le regole. In corso d'opera abbiamo capito che l'idea di mettere tre relatori, uno per ogni partito di maggioranza, serviva a consentire loro di marcarsi a vicenda, di bloccare gli uni gli sgambetti degli altri. Uno scenario surreale! Finale della farsa poi è stato il voto di un emendamento di maggioranza ignoto ai relatori e una ignobile gazzarra notturna scoppiata tra i partiti di maggioranza. Non avevamo mai visto tanto dilettantismo in Parlamento".
Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Il decreto Milleproroghe rappresenta una sfida importante, un provvedimento cui abbiamo dato un significato politico, un’anima. L’azione di questo governo punta a mettere in campo riforme e norme strutturali ma esistono anche pilastri meno visibili che hanno comunque l’obiettivo finale della crescita delle imprese e della nostra economia, di sostenere il sistema Italia nel suo complesso. Ecco perché col decreto Milleproroghe abbiamo provveduto ad estendere o a sospendere l’efficacia di alcuni provvedimenti con lo scopo di semplificare e rendere più snella la nostra burocrazia, sempre con l’obiettivo dichiarato della crescita. Fra questi norme sulle Forze dell’ordine e sui Vigili del Fuoco, sostegno ai Comuni e all’edilizia, nel campo sociale e sanitario come in quello dell’industria e della pesca e sul contrasto all’evasione fiscale. Più di 300 emendamenti approvati, tra cui anche quelli dell’opposizione, al fine di perseguire, con questo esecutivo, la finalità di fornire alla nostra Nazione gli strumenti per crescere e per questo il voto di Fratelli d’Italia è convintamente a favore”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.
Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Dico al ministro Crosetto che l’aumento delle spese per armamenti, addirittura fino al 3%, ruba il futuro ai nostri figli. Ruba risorse alla sanità, alla scuola, ai trasporti. L’aumento delle spese per le armi non ci renderà più sicuri, ma alimenterà conflitti e guerre, come la storia dimostra”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, in merito alle dichiarazioni di Crosetto sull'aumento delle spese militari.
Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "Il problema della situazione carceraria nel Paese è un problema che ogni giorno ci tocca da vicino, stiamo gia' predisponendo le dovute soluzioni. Abbiamo gia' definito il piano carceri e il commissario straordinario". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo in video collegamento di ritorno dalla Turchia alla "Giornata dell'Orgoglio dell'appartenenza all'avvocatura e dell'accoglienza dei giovani" istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "Criticità nel disegno di legge costituzionale non ve ne sono tali da alterare il testo, ma sarà seguito da una serie di leggi ordinarie. Per esempio, manca nella disegno di legge costituzionale la riserva per le quote cosiddette rosa, ma questo lo metteremo nelle leggi di attuazione che saranno leggi ordinarie. Anche il sistema del sorteggio potrà essere meglio definito. Ma una cosa e' certa: questa legge costituzionale non si modifica". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo in video collegamento di ritorno dalla Turchia alla "Giornata dell'Orgoglio dell'appartenenza all'avvocatura e dell'accoglienza dei giovani" istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, parlando delle dichiarazioni del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli che ieri, aveva parlato dei "punti di criticità della riforma del Csm" sui quali si e' appuntata anche l'attenzione della Commissione Ue, aveva sottolineato la necessita' di "un'approfondita riflessione.
Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - "Oggi in Turchia, parlando con il mio omologo, il ministro di giustizia turco, quando ho detto che probabilmente i magistrati italiani faranno uno sciopero, lui è rimasto sorpreso e mi ha domandato 'ma è legale?'. Se i magistrati vogliono fare lo sciopero che lo facciano, ma quello che è certo e che, senza alcun dubbio, noi andremo avanti perché e' un nostro impegno verso gli elettori". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervenendo in vdieocollegamento di ritorno dalla Turchia alla Giornata dell'orgoglio dell'appartenenza degli avvocati a Palermo.
Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - La separazione delle carriere dei magistrati "è un dovere verso elettorato perché lo avevamo promesso nel nostro programma e questo faremo. Il nostro e' un vincolo politico verso l'elettorato". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo in video collegamento, di ritorno dalla Turchia, alla "Giornata dell'Orgoglio dell'appartenenza all'avvocatura e dell'accoglienza dei giovani" istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. "Io sto girando un po' dappertutto per redigere protocolli - ha proseguito il ministro -, e ogni qualvolta parliamo di separazione carriere ci guardano con un occhio perplesso perché in tutti gli ordinamenti del mondo questo è normale".