Alla fine è stato il “nodo” giuridico dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle ex giovani ospiti delle “cene eleganti” di Arcore a chiudere il primo grado del processo Ruby ter con la formula “perché il fatto non sussiste”. Come ha commentato la procuratrice aggiunta di Milano, Tiziana Siciliano, “il tema è squisitamente giuridico: se hanno mentito nella veste di testi o di soggetti che avrebbero dovuto avere un’altra qualifica, che non sarebbero stati tenuti a dire la verità”. Ma in attesa delle motivazioni del collegio, presieduto da Marco Tremolada, il verdetto spinge a porsi alcune domande. Due su tutte: perché i giudici ai quali era stata presentata la stessa istanza sull’inutilizzabilità dei verbali avevano respinto citando le sezioni Unite della Cassazione? E perché i collegi degli altri due processi, in totale almeno 12 magistrati tra primo grado e appello, non avevano ritenuto di fermare le testimonianze delle giovani perché in presenza di un reato?

Nella nota del Tribunale che sintetizza le ragioni del verdetto si legge: “La corruzione in atti giudiziari sussiste solo quando il soggetto corrotto sia un pubblico ufficiale. Per giurisprudenza costante, la persona che testimonia assume un pubblico ufficio e le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il giudice chiamato ad accertare la fattispecie correttiva deve verificare se il dichiarante che si assume essere stato corrotto sia stato o meno correttamente qualificato come testimone“. Il riferimento è al verdetto Mills (altro processo in cui Berlusconi è stato imputato per corruzione in atti giudiziari e poi prescritto, ndr) che, paradossalmente, era stato citato in particolare da uno dei giudici – chiamati a esprimersi in fase preliminare – proprio per prendere la decisione opposta: ovvero di considerare le giovani testimoni quindi con la qualità pubblico ufficiale che permette di integrare il reato di corruzione in atti giudiziari.

Ma nel momento in cui dichiaravano, le testimoni spiegavano che i soldi elargiti da Berlusconi – 2500 mensili più altri aiuti – erano il risarcimento per il discredito e il fango gettato sulla loro reputazione perché partecipanti alle serate ad alto tasso erotico di villa San Martino. Solo dopo i dibattimenti, con le sentenze, i giudici del primo troncone del processo e successivamente del secondo avevano trasmesso gli atti alla Procura. Nel primo caso per valutare la falsa testimonianza e nel secondo proprio la corruzione in atti giudiziari. Tutto questo nel 2013. Cioè molto dopo la primavera del 2012, quando – secondo il collegio che ha assolto tutti – le ragazze avrebbero dovute essere iscritte nel registro degli indagati. Iscrizione che avrebbe fatto perdere la qualità di pubblico ufficiale. Solo a fine dei dibattimenti, dopo tutta l’attività istruttoria e gli interrogatori resi – tutti uguali soprattutto nel processo bis – i magistrati avevano ritenuto di individuare profili di reato e avevano deciso la trasmissione degli atti alla procura.

Le decisioni di due gup sulla utilizzabilità delle testimonianza – Il 19 ottobre del 2016 il giudice per l’udienza preliminare Laura Marchiondelli – rispondendo a una istanza della difesa di Luca Risso, ex fidanzato di Ruby, che lamentava tra le altre cose l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in qualità di teste puro – aveva rigettato non entrando nello specifico. Molto più articolata invece l’ordinanza con cui, il 28 gennaio 2017, anche il giudice Carlo Ottone De Marchi aveva respinto le eccezioni sollevate dalla difesa: sia quella sull’utilizzabilità dei verbali, sia sulla mancata iscrizione nel registro degli indagati di Silvio Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. Ebbene, il magistrato citando la sentenza delle Sezioni Unite (n 16 del 2000, Tammaro), ricordava che era stato espresso il seguente principio: “L’omessa annotazjone della “notitia criminis” nel registro… con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari […] al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto […] al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del pm negligente”.

Un orientamento, ricordava il De Marchi, confermato sempre dalle Sezioni Unite (n 40538 del 2009, Lattanzi) “ove si è affermato che per poter configurare un sindacato giurisdizionale sulla tempestività delle iscrizioni operate dal pubblico ministero occorrerebbe una espressa previsione normativa che disciplinasse non soltanto le attribuzioni processuali da conferire a un determinato organo della giurisdizione, ma “anche il rito secondo il quale inscenare un simile accertamento giurisdizionale”. Ma non solo il giudice citava anche la prevalente giurisprudenza di legittimità, sempre Sezioni Unite paradossalmente un altro processo in cui è stato imputato Berlusconi (15208/2010, Mills) “in tema di prova dichiarativa allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante – spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali e, quindi, al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese e che il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità”. De Marchi quindi sottolineava che i testimoni erano iscritti il 23 gennaio 2014 “successivamente quindi alle dichiarazioni rese in qualità di testimoni e che gli stessi sono stati ritualmente” sentiti senza gli avvocati. Infine, per il giudice non era condivisibile la tesi difensiva per cui dovevano essere iscritti dopo una informativa della Guardia di Finanza perché c’era “mero sospetto” e non bastavano le segnalazioni dell’antiriciclaggio su movimenti sospetti. Paradossalmente, proprio la sentenza Mills era stata citata nell’ordinanza del Tribunale con cui aveva annullato i verbali delle testimoni. Perché secondo il collegio la procura aveva notizie incriminanti sin dalla primavera del 2012.

Le trasmissioni degli atti alla procura e la nascita del Ruby ter – Erano stati i giudici del filone principale a segnalare nella sentenza in cui in primo grado condannavano Silvio Berlusconi a 7 anni (24 giugno 2013), successivamente assolto in appello e in Cassazione con l’intervenuto spacchettamento sul reato di concussione, a trasmettere gli atti per la valutazione del reato di falsa testimonianza di alcuni testimoni (non Ruby che si era trasferita in Messico e non si era mai presentata). Mentre erano stati i giudici della V sezione penale del Tribunale di Milano (filone Mora, Minetti, Fede, ndr) che nelle motivazioni della sentenza del 19 luglio 2013 avevano motivato la trasmissione alla procura degli atti del processo per valutare la corruzione in atti giudiziari. Per cui finirono indagati anche i difensori di allora dell’ex premier, Niccolò Ghedini e Piero Longo, poi archiviati.

Nelle motivazioni del Ruby bis veniva ricostruita la riunione avvenuta ad Arcore il 15 gennaio 2011, quando – dopo le perquisizioni del giorno precedente – molte delle ragazze ospiti alla serate vennero convocate a Villa San Martino. “Tutti i soggetti partecipanti alla riunione e, quindi, anche tutte le ragazze, sono gravemente indiziati” sostenevano i magistrati. Le ragazze, infatti, “che poi rendevano false testimonianze (…) in qualità di testimoni e, quindi, pubblici ufficiali, ricevevano denaro ed altre utilità, sia prima che dopo aver deposto come testimoni”. Berlusconi viene indicato dai giudici come “colui che elargiva (e tuttora elargisce) le somme” alle ragazze. Peraltro le ragazze ospiti alle serate di Arcore “rendevano” in aula “dichiarazioni perfettamente sovrapponibili, anche con l’uso di linguaggio non congruo rispetto alla loro estrazione culturale”. I giudici sottolineavano, dunque, la “ricorrenza” nelle deposizioni “di frasaggi identici” e “terminologie” di cui le giovani “a precisa domanda” non “sapevano riferire il significato”. Conclusioni a cui i giudici erano arrivati a fine del dibattimento successivamente alla primavera del 2012, periodo in cui, secondo il collegio che ha assolto gli imputati del Ruby ter, le testimoni dovevano assumere la veste di indagate. Perché se i giudici del processo Ruby e del Ruby bis avessero individuato quelle dichiarazioni incriminanti per le testimoni, come prevede la legge e le sentenze citate, avrebbero dovuto interrompere la testimonianza, avvertire il teste che a quel punto avrebbe il diritto di tacere e avere l’assistenza legale. Ma in quel momento le dichiarazioni era solo “meri indizi”.

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