La Cassazione, con sentenza n. 4291 del 13 febbraio scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso delle società Trenitalia e Rfi (gruppo Fs) contro la decisione del Consiglio di Stato che, nel 2021, aveva confermato le sanzioni dell’Autorità garante del Mercato (per complessivi 300mila euro) ai danni delle suddette società per un abuso consistente nel “frapporre ostacoli, fornendo le informazioni a loro esclusiva disposizione in ritardo e con metodo volutamente non corretto”.

Le difficoltà nell’ammissione di Arenaways nel mercato ferroviario, dunque, non erano dovute a sue inefficienze, ma erano semmai causate dalle “informazioni di difficile interpretazione e contraddittorie fornite dal gestore”. In pratica si trattò di abuso di posizione dominante del monopolista Fs contro Arenaways, società fondata da Giuseppe Arena che aveva tentato di sfidare il gruppo, tra il 2008 e il 2010, sui collegamenti di Milano, Torino e Genova. “Con la Sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dall’Agcm (soccombente in primo grado), mettendo il punto finale ad un contenzioso iniziato nel 2012 a seguito della sanzione – pari a 300mila euro – irrogata nei confronti di Trenitalia e Rfi per abuso di posizione dominante”.

Secondo l’Antitrust sono state messe in atto condotte anticoncorrenziali da parte delle società del gruppo Fs, finalizzate a ostacolare e infine impedire alla società Arenaways di operare sul mercato ferroviario da poco liberalizzato (sulla tratta tra Milano e Torino). I giudici amministrativi hanno accolto la tesi dell’antitrust che ciò sarebbe avvenuto attraverso l’avvio strumentale di una procedura di consultazione con le due regioni interessate (Piemonte e Lombardia), con il ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Mit) nonché con l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (Ursf), oggi Autorità per i Trasporti.

Con la sentenze viene riconosciuto il diritto a chiunque lo chieda di effettuare servizi non sussidiati, anche se ciò può togliere passeggeri a chi ha ottenuto un contratto di servizio con l’affidamento diretto.

Da allora il processo di concorrenza nei servizi di trasporto regionale si è arrestato e lo si vede dalla scarsa qualità dei servizi ferroviari per i pendolari, dalla bassa puntualità – la regione Lombardia, quella più importante, ha la peggiore puntualità con l’82% – e dai crescenti costi di esercizio. Rispetto alle ferrovie nord europee quelle italiane hanno costi più alti, ricavi più bassi, produttività inferiore del 20%, velocità commerciali e livelli di digitalizzazione modesti.

Nessuna regione italiana, anche su pressione del gruppo Fs – il lupo perde il pelo ma non il vizio – ha mai indetto le gare per l’affidamento dei servizi tranne in Emilia Romagna; dove però alla gara ha corso solo un vettore ferroviario, Tper, partecipato da Regione, enti locali e Ferrovie dello Stato. L’esperienza di Arenaways è servita invece da “apripista” alla libera concorrenza per i treni ad alta velocità. In quel caso Italo, a differenza di Arena, ha potuto contare su azionisti di rilievo come Montezemolo, Punzo, Della Valle e Sciarrone.

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