Secondo il tribunale amministrativo non si possono applicare "le regole dell’evidenza pubblica" invocate dal Codacons
È “inammissibile” il ricorso presentato dal Codacons contro i provvedimenti con cui la Rai ha nominato i 300 componenti della Giuria demoscopica e i 150 componenti della Giuria della sala stampa del 73esimo Festival di Sanremo, andato in scena dal 7 all’11 febbraio. Lo ha stabilito, con una sentenza pubblicata oggi, la quarta sezione del Tar del Lazio. Secondo il tribunale amministrativo – che lo scorso 6 febbraio, con decreto monocratico, aveva già respinto la richiesta cautelare urgente presentata dall’associazione – non si possono applicare “le regole dell’evidenza pubblica” invocate dal Codacons che aveva protestato in nome della “trasparenza”, in quanto Sanremo è da considerarsi “una manifestazione culturale, caratterizzata da finalità di spettacolo, promozione di talenti e diffusione di opere dell’ingegno musicale, organizzata in forma di competizione e presentata al pubblico sia dal vivo (in teatro) che mediante il sistema audiovisivo e radiofonico”.
E quindi, secondo la sentenza, “le previsioni del regolamento del Festival di Sanremo circa la composizione delle giurie devono intendersi riferite alla disciplina interna delle regole competitive, improntata indubbiamente alla liceità della gara canora (nell’ambito della quale vanno contestualizzate le previsioni del regolamento Agcom sul servizio di televoto) ed alla tutela del diritto d’autore”, ma “avulse dai caratteri di pubblicità che alludono ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, la cui violazione è stata infondatamente dedotta dalla ricorrente”.
Questo comporta, secondo il Tar, “l’inesistenza di un obbligo di pubblicazione” dei criteri di formazione delle giurie, obbligo che invece esiste per “i provvedimenti amministrativi”, “i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e “tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni”, tutte attività che “attengono alla sfera pubblicistica dell’attività della Rai”.