Il Tar ha accolto il ricorso dell’Eintracht Francoforte, contro il divieto di vendita dei biglietti, disposto dal prefetto di Napoli, nei confronti dei tifosi del club tedesco in tutti i settori dello stadio. Nel decreto, il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, accoglie l’istanza cautelare presentata dalll’Eintracht, difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto Reineri, Daniele Tuffali e Daniele Labbate, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del prefetto. La decisione del Tar consente ai tifosi dell’Eintracht di partecipare del match dello Stadio Diego Armando Maradona, valido per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League e in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21.00.
All’interno del decreto, la misura del prefetto Claudio Palomba è descritta come “non adeguatamente motivata” e “non proporzionata”, perchè esiste “la possibilità di contenere il paventato rischio con misure alternative e meno invasive”. Nel provvedimento della Prefettura di Napoli si citavano i livelli di rischio “elevati” a causa della “rivalità tra le due tifoserie che ha fatto registrare incidenti” nel match di andata: inoltre, un altro pericolo è costituito dalla “possibile partecipazione alla trasferta di gruppi di tifosi dell’Atalanta”, gemellati con la curva dell’Eintracht e già presenti a Francoforte.
In risposta, il Tar ha affermato che gli incidenti verificatisi in occasione della partita di andata sono stati “prontamente individuati e bloccati con l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e l’individuazione dei responsabili”. Sulla questione legata ai tifosi della Dea, dichiara: “Del tutto irrilevante è, con evidenza, la questione della tifoseria dell’Atalanta, che sarebbe stata presente a Francoforte e gemellata con la squadra tedesca e che si teme possa intervenire anche a Napoli“. Il “pericolo” per la sicurezza pubblica quindi “resta solo genericamente prospettato, ma di fatto, in assenza di ulteriori e concreti elementi predittivi, predicabile per tutti gli eventi sportivi del genere di quello che ne occupa e dunque non utilizzabile per la validazione di misure del genere di quella impugnata”.