“L’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale: è falso, noi condoni non ne facciamo”. Parola di Giorgia Meloni, che nella rubrica social Appunti di Giorgia ha ripetuto il refrain secondo cui le 12 sanatorie e condoni inseriti in manovra non esistono: trattasi di “tregua fiscale“. E ha aggiunto che anche l’ultimo capitolo, lo scudo penale infilato nel decreto Bollette, va inquadrato nella cornice della agognata pace tra fisco e contribuenti: è soltanto “una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali“. Gian Gaetano Bellavia, commercialista esperto di diritto penale dell’economia e consulente di diverse procure, decreto alla mano legge l’intervento in modo un po’ diverso: “Sembra palesemente una norma ad personam, scritta per qualcuno che ha procedimenti in corso e, avendo alle spalle altre condanne, non ha diritto alla condizionale e rischia il carcere o le misure alternative”.

Lo scudo, infatti, è molto circoscritto. Stando al testo del decreto appena pubblicato in Gazzetta ufficiale riguarda solo chi ha un processo in corso per tre reati: l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate per più di 150mila euro, l’omesso versamento di Iva sopra i 250mila euro e l’indebita compensazione con crediti non spettanti (non vale invece se sono inesistenti) per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. Quelle fattispecie diventano ora non punibili quando le somme dovute sono versate integralmente “secondo le modalità e nei termini” previsti dalle numerose definizioni agevolate e regolarizzazioni della legge di Bilancio e “prima della pronuncia della sentenza di appello“.

L’aspetto interessante, sottolinea Bellavia, è che gli stessi tre reati sono già non punibili ai sensi dell’articolo 13 della legge sui reati tributari se le cifre dovute vengono versate “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado“. Ergo il proverbiale piccolo imprenditore che abbia dichiarato ma non versato può agevolmente evitare il penale senza necessità di cambiare le regole: basta che paghi il dovuto una volta ricevuto l’avviso di garanzia o dopo l’udienza preliminare. Evidentemente non bastava, ragiona Bellavia, per qualcuno che ha già superato il primo grado senza regolarizzare la propria posizione con il fisco. E per il quale una pena di per sé relativamente bassa – da 6 mesi a 2 anni – fa la differenza tra sospensione condizionale (quella che il giudice può concedere agli incensurati alla prima condanna) e ingresso in carcere.

Ora, per effetto del decreto approvato dal governo Meloni martedì, chi si trova in quella situazione otterrà già dopo il pagamento della prima rata la sospensione del processo, che poi si estinguerà una volta che l’Agenzie delle Entrate abbia comunicato l’integrale versamento. “Di certo non è una decisione dirompente per la collettività”, commenta Bellavia. “I procedimenti di questi tipo in corso al momento saranno forse un centinaio… In più ricordo che non in tutti in Paesi l’omesso versamento è reato e in Italia la normativa è da tempo a fisarmonica: ad ogni cambio di governo, a seconda delle esigenze comunicative, le soglie di punibilità vengono alzate o abbassate”. Ma, altrettanto certamente, “qualcuno aveva bisogno di questa cosa”.

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