Dai 5,4 miliardi per l’esordio dell’Assegno di inclusione, che con l’addio al reddito di cittadinanza arriverà dal 2024, al taglio del cuneo fiscale che sale di altri quattro punti per il periodo da luglio a dicembre di quest’anno, raggiungendo i 6 punti per i redditi fino a 35mila euro e i 7 punti fino a 25 mila. Ma anche più fringe benefit, ovvero i bonus aziendali non tassati (beni e servizi compresi i rimborsi per le bollette) per i lavoratori con figli: il tetto sale a 3mila euro. Sono questi le ultime novità inserite nel decreto lavoro, presentato nella sua versione finale domenica sera all’incontro con i sindacati. Il provvedimento che il governo ha approvato in un consiglio dei ministri durato un’ora e 20 minuti nel giorno della festa dei lavoratori prevede voucher più facili soprattutto nel settore del turismo, diminuzione delle tutele nei contratti a termine e l’archiviazione del reddito di cittadinanza con conseguente ridimensionamento degli assegni contro la povertà. Ma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica soprattutto il taglio del cuneo fiscale, che anche davanti ai sindacati ha ribadito essere “la priorità” del suo esecutivo.
Il taglio del cuneo: che cosa cambia in busta paga? Il taglio del cuneo fiscale e contributivo stando alle bozze durerà cinque mesi (non più otto come nell’ipotesi iniziale) ma il comunicato del cdm dice che varrà da luglio a dicembre, quindi i mesi sarebbero sei. Per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 30 novembre 2023, dicono le bozze, la misura dell’esonero salirà dagli attuali due punti a sei punti per i redditi fino a 35mila euro e dagli attuali tre a sette punti per i redditi fino a 25mila euro. Per i redditi fino a 25mila euro, il taglio del 3% deciso dal governo con l’ultima legge di bilancio si traduceva già in un beneficio medio di circa 41 euro lordi in più al mese. L’ulteriore taglio del 4% porta un beneficio medio di altri 55 euro lordi circa in busta paga al mese per 6 mesi. Lo stesso discorso vale per i redditi fino a 35mila euro: il beneficio attuale (il taglio del 2) è calcolato in circa 32 euro lordi mensili, che grazie agli ulteriori quattro punti diventeranno poco più di 98 euro mensili in media. Quindi il beneficio che deriva dal decreto lavoro è di circa 66 euro lordi al mese per 6 mesi.
Ecco gli altri punti del provvedimento approvato dal consiglio dei ministri:
I benefit aziendali detassati per chi ha figli – Con il Decreto Aiuti-quater del novembre 2022 la soglia esentasse dei fringe benefit era arrivata a 3mila euro per l’anno fiscale 2022. Dal 13 gennaio 2023 la soglia esentasse era tornata a 258,23 euro. Ora con il decreto lavoro il tetto torna a 3mila euro, ma solamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Che cosa significa? I benefit aziendali, come i compensi che si ricevono dal datore di lavoro sotto forma di beni e servizi (auto, telefoni, pc, buoni spesa, ecc..) ma anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette, non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef dell’anno 2023 per l’importo che non supera la soglia dei 3mila euro. Solamente l’importo sopra i 3mila euro potrà essere tassato.
Addio al Reddito/1: l’assegno di inclusione – È la prima misura che manda in soffitta il reddito di cittadinanza e arriverà dal primo gennaio 2024, come strumento di “contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale”. È rivolto alle famiglie in cui sono presenti disabili, minori o over-60 e l’importo non sarà inferiore a 480 euro al mese (può arrivare a 630 euro se la famiglia è composta da over 67 o con disabili gravi), cui aggiungere 280 euro mensili se vivono in affitto. Nella sostanza, è lo strumento di auto agli ex beneficiari del reddito che il governo ritiene “non occupabili“. Verrà erogato per diciotto mesi e potrà essere rinnovato, dopo lo stop di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Necessario essere residenti in Italia da almeno cinque anni e avere un Isee non superiore a 9.360 euro. Per avere il beneficio si dovrà iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). Per l’assegno di inclusione il governo prevede l’autorizzazione di una spesa complessiva di oltre 5,4 miliardi di euro nel 2024 e oltre 5,6 miliardi di euro nel 2025 e 2026.
Addio al Reddito/2: strumento di attivazione al lavoro – È l’altra misura che manda in pensione per il reddito di cittadinanza, quella che riguarda “gli occupabili“. Partirà dal primo settembre 2023. La partecipazione a corsi di formazione, di qualificazione professionale o a progetti utili alla collettività diventa vincolante. Il beneficio sarà di 350 euro e al massimo per dodici mesi, non rinnovabili. È prevista una spesa di 276 milioni nel 2023 e di 2,1 miliardi nel 2024. “Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio”, precisa la nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Cdm.
Incentivi per le assunzioni – Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, sarà riconosciuto, per dodici mesi, l’esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di 8mila euro annui (al 50% se a tempo determinato o stagionale). “Inoltre, per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON ‘Iniziativa Occupazione Giovani'”, si legge nella nota di Chigi.
Contratti a termine – In arrivo anche meno vincoli sulle causali per i rinnovi oltre l’anno (fino a dodici mesi non sono richieste) e non oltre i 24 mesi. È stato tolto il regalo ai consulenti del lavoro – inseriti in un primo momento nelle commissioni di valutazione sulle causali dei contratti a tempo determinato -, incidentalmente proprio l’ordine professionale a cui appartiene la ministra del Lavoro. Ma il regalo è stato tolto togliendo tout court le commissioni di valutazione: per cui le causali sono affidate ai contratti collettivi o, in attesa della previsione contrattuale, individuate dalle parti per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (in questo caso comunque entro il 31 dicembre 2024). In aggiunta ci saranno meno vincoli sulle causali per i rinnovi oltre l’anno (fino a dodici mesi non sono richieste). Con il decreto “si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi“, si legge nella nota di Palazzo Chigi.
Voucher – Si alza la soglia delle cosiddette prestazioni di lavoro occasionale da 10mila a 15mila euro per chi opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e parchi di divertimento. In pratica, i voucher diventeranno più facili soprattutto nel settore del turismo, dove già la giungla delle condizioni di lavoro è una vegetazione fittissima.
Fondo ad hoc per i familiari degli studenti – Con il decreto “si istituisce, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative”, si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi. “Si prevedono, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza“.
Novità in materia di lavoro e disabili – Sul contributo per le assunzioni di persone con disabilità, “la disposizione prevede il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023″.
I contratti di apprendistato – “Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Sospensione della prestazione in cassa integrazione – Sulla sospensione della prestazione di cassa integrazione, “si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina già prevista per quelli di durata superiore, che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate”. Inoltre “si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni”.
Caporalato – Il testo prevede, infine, “norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali”.