I pm Aldo Natalini, Antonino Nastasi e Nicola Marini – all’epoca dei fatti tutti in servizio a Siena – che parteciparono a un sopralluogo dopo la morte di David Rossi non hanno commesso il falso ideologico per il quale erano stati indagati a Genova. Il fatto contestato ai pm semplicemente ‘non sussiste’. Lo stabilisce l’ordinanza del Gip Nicoletta Guerrero del 21 giugno, depositata oggi 22 giugno. I pm di Genova, competenti sui presunti reati commessi a Siena dai colleghi, avevano già chiesto l’archiviazione il 14 marzo scorso ma i legali della parte offesa (cioé Carmelo Miceli e Giustino Ferrara, avvocati della vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi) il 14 aprile avevano presentato opposizione.

Il Gip non solo non accoglie l’opposizione ma spiega perché, a differenza di quanto sostenuto dai pm genovesi che comunque volevano archiviare, Natalini, Marini e Nastasi vanno prosciolti con la formula più ampia ‘Il fatto non sussiste’ e non solo per assenza dell’elemento soggettivo. In sostanza mentre per i pm genovesi il fatto sussisteva ma non c’era dolo, per la Gip Guerrero, i pm Natalini, Marini e Nastasi non hanno proprio fatto nulla di sbagliato. Punto e basta.

La Gip Guerrero, dopo aver ripercorso il ragionamento dei pm genovesi, spiega perché non lo condivide. I pm genovesi avevano ravvisato l’elemento oggettivo del reato, avendo i pm senesi “nelle immediatezze compiuto un primo sopralluogo nella stanza occupata da David Rossi nella sede del Monte Paschi prima dell’intervento della polizia scientifica e senza verbalizzare le operazioni compiute”. L’omissione oggettiva del mancato verbale, per i pm genovesi, dunque c’era. Anche se era irrilevante penalmente per assenza dell’elemento soggettivo, cioé del dolo. Quando a novembre 2022 era uscita la notizia che i pm senesi erano indagati, Matteo Renzi aveva tuonato su Twitter “La procura di Genova apre un’inchiesta sui PM senesi del caso David Rossi. Dopo 10 anni. Ma per un garantista questo NON è il punto. Chi ha fatto quelle indagini a Siena si deve solo VERGOGNARE. Nell’edizione aggiornata de Il Mostro spiego il perché”. Pensiero gentile e autopromozionale che Renzi dedicava a tutti e tre i pm , in testa quell’Antonino Nastasi che aveva osato indagare su di lui per i finanziamenti alla Fondazione Open.

Ora arriva il provvedimento del giudice e sembra proprio che non siano i pm quelli che si devono vergognare ma i garantisti col dito puntato sui pm. Il falso omissivo dei pm senesi (nella tesi iniziale dei pm genovesi) sarebbe consistito nel non aver redatto un verbale dopo il primo sopralluogo compiuto, nell’ufficio del manager nella sede del MPS, appena fu rinvenuto il corpo di David Rossi. Il Gip però bacchetta così i pm genovesi: “Tuttavia, il requirente non spiega quale sia la fonte normativa che, nelle circostanze date, imponeva ai pubblici ministeri di Siena di redigere un autonomo verbale, rispetto a quello redatto dalla polizia giudiziaria”.

Il Gip spiega poi come stanno le cose in punto di diritto. Scrive il Gip: “In merito alla redazione dei verbali, il codice di rito è chiaro: a norma dell’articolo 373 del codice di procedura penale, (…) si dispone che (…) ‘alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario che assiste il pubblico ministero’ (…) nessuna norma invece prevede un’autonoma verbalizzazione del pubblico ministero (…). Nella fattispecie”, prosegue il Gip, “risulta con certezza che, durante l’accesso nell’ufficio del Rossi, erano presenti il pubblico ministero di turno Nicola Marini e due altri sostituti Aldo Natalini ed Antonino Nastasi che si occupavano delle indagini sul crack della Banca Monte dei Paschi di Siena, nonché ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei carabinieri e della polizia”. Su chi fosse il pm che dirigeva le indagini non c’è dubbio , spiega il gip. “Fu in questa circostanza che il dottor Marini, sentita la diatriba tra la dottoressa Baiocchi Alessia, dirigente dell’ufficio prevenzione generale della questura di Siena, ed il colonnello Aglieco su chi dovesse condurre le indagini, attribuì detto compito alla polizia di Stato. Il dottor Marini assunse quindi di fatto, come gli consente l’articolo 370 del codice di procedura penale, la direzione delle indagini, con la conseguenza che spettava alla polizia di Stato, incaricata di condurre le indagini, la funzione di assistere il magistrato e di redigere i verbali e le annotazioni di rito. Cosa che come sopra detto fu eseguita dagli assistenti Marini e Romano”.

Quindi per il Gip il compito di redigere il verbale non spettava ai pm. E comunque il compito fu assolto dai poliziotti, come era stato richiesto implicitamente dal pm Nastasi a uno dei poliziotti presenti quando gli aveva chiesto di dare conto negli atti dell’esistenza del video fatto con il telefonino dall’agente. I pm di Genova avevano sottovalutato questo elemento che invece il Gip valorizza così: “si inserisce a questo punto la constatazione, riduttivamente interpretata nella richiesta di archiviazione come influente solo sull’elemento soggettivo del reato, che fu il pubblico ministero Nastasi che, essendo stato modificato lo stato dei luoghi prima dell’intervento della polizia scientifica, appreso che il sovrintendente Marini aveva girato un video, diede disposizione che fosse allegato agli atti da redigere. Ciò che dà ulteriore conto della previsione che la polizia giudiziaria avrebbe redatto il verbale”. Per il Gip non è colpa dei pm se poi la verbalizzazione fatta non dava conto del sopralluogo in modo esteso: “Di nessuna rilevanza riveste l’assunto che l’attività compiuta dai Pubblici Ministeri dovesse essere ulteriormente riprodotta nel verbale – relativo all’attività svolta il 7 marzo 2013. Non è quindi ravvisabile nessun obbligo per i pubblici ministeri intervenuti di redigere un autonomo verbale, di cui del resto non si percepisce nemmeno l’utilità che avrebbe avuto..” Tanto rumore per un verbale che per il Gip era pure inutile, insomma. “Ed allora – è la conclusione della Gip – l’archiviazione deve essere disposta con la formula ‘perché il fatto non sussiste’”.

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