Il Tribunale ha commesso un “errore” quando ha considerato inutilizzabili le dichiarazioni delle testimoni nel processo Ruby ter provocando di fatto una sentenza di assoluzione, è stata quella decisione a causare “effetti sostanziali distorsivi” sul dibattimento. A un giorno dalla scadenza termini la procura di Milano ha depositato in Cassazione, come anticipato dal FattoQuotidiano, il ricorso contro il verdetto degli imputati nel processo per corruzione in atti giudiziari. Un’impugnazione rara e insolita quella che permette il salto del processo d’appello per andare a discutere direttamente la legittimità. Il 15 febbraio scorso il Tribunale aveva emesso un’assoluzione perché il fatto non sussiste per 26 imputati tra cui Silvio Berlusconi (morto il 12 giugno scorso, ndr) proprio per l’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle ragazze che partecipavano alle cene eleganti. Una interpretazione dei giudici – che aveva depotenziato le accuse – a cui si erano opposti il pm Luca Gaglio e la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano già durante le udienze. Per i giudici dei processo Ruby 1 e 2 le ragazze erano state pacificamente testimoni, salvo poi la trasmissione degli atti in procura per il sospetto che i loro racconti – tutti uguali nel descrivere feste innocenti – fossero remunerati con lo stipendio da 2500 euro che molte ricevevano ogni mese. Da questa trasmissione era nato il Ruby ter. L’impugnazione naturalmente non riguarda Berlusconi: con la morte c’è l’estinzione del reato . In 53 pagine gli inquirenti concentrano i cinque motivi per cui i giudici del Tribunale si sono discostati da una giurisprudenza che invece, secondo i pm, confermava la loro linea.

I motivi dell’impugnazione – Sono cinque i motivi che la procura propone ai giudici della Suprema corte per superare con un ricorso “per saltum” lo scoglio dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni che avevano annullato di fatto le prove. Per il Tribunale dovevano essere sentite nei processi Ruby 1 e 2 assistite da avvocati e con la facoltà di non rispondere, perché andavano già indagate per corruzione oltre 10 anni fa. Cadendo le false testimonianze, secondo i giudici, è caduta anche la connessa corruzione in atti giudiziari. Ma la procura contesta duramente queste conclusioni. Il primo motivo riguarda proprio la veste di pubblici ufficiali delle testimoni. Per i giudici le giovani donne avrebbero “perso la possibilità” di divenire testimoni, e dunque pubblici ufficiali (e quindi concretizzare il reato di corruzione in atti giudiziari) prima di deporre. Secondo la procura, che cita diverse sentenze della Cassazione, le giovani donne erano diventate testimoni-pubblici ufficiali “da tempo ossia dal 23.11.2011 data dell’ordinanza di ammissione delle prove nel processo Ruby 1“.

Gli inquirenti poi contestano la conclusione delle toghe che ritengono che la citazione delle ragazza sia avvenuta “in un momento posteriore di settimane – quando non di mesi, o, addirittura, di un anno dopo – l’emissione del provvedimento di ammissione delle prove”. La replica della procura è nettissima: “Nel corso di questi ‘mesi’, secondo il Tribunale, il testimone indicato in lista ed ammesso dal giudice – ma di cui, in fase predibattimentale, il giudice si sia riservata l’autorizzazione alla citazione – può essere remunerato, impunemente, al fine di rendere falsa testimonianza”. I pm sottolineano come “l’offerta di denaro a un dichiarante nel procedimento penale è sempre e comunque illecita. L’assoluzione di Silvio Berlusconi – si legge nel documento – non incide minimamente sulle considerazioni svolte dai due collegi del Tribunale (Ruby 1 e Ruby bis, ndr) in ordine all’attività prostitutiva sostenuta dall’accusa”. Per questo si vuole “rimarcare” il “passaggio in giudicato del punto delle sentenze attinente la prostituzione”. E di conseguenza la “falsità delle deposizioni” delle ex ospiti sulle ‘cene eleganti’. Senza dimenticare i punti giuridici che mostrano “il chiaro intento del legislatore di non lasciare in alcun caso chi remuneri un dichiarante in un processo penale immune da pena”. Il Tribunale, infatti, “ha fatto discendere effetti sostanziali distorsivi da un proprio apprezzamento sull’utilizzabilità delle deposizioni”. Un sentenza, quella di primo grado, per la Procura “affetta da vizi di legge”.

Secondo i pm poi il Tribunale aveva già preso atto di “uno spazio temporale che si attestava mediamente in 10-15 giorni… non di mesi”. La procura quindi cita la sezione a Sezioni Unite per cui “la qualifica di testimone (e dunque di pubblico ufficiale) si acquisisce al momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuta la ammissibilità della prova e, comunque, disposto la citazione…”. Per la procura “una pietra tombale sull’errore in cui è incorso il Tribunale“. Sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni per la procura, che cita diverse sentenze tra cui una riguardante il processo Mills, “il giudice di primo grado si discosta… da interpretazioni giurisprudenziali consolidate”.

Il processo di primo grado – Grazie all’inutilizzabilità dei verbali era stato assolti quindi l’ex premier e Karima “Ruby” el Mahroug. Non colpevoli l’ex fidanzato Luca Risso (anche riciclaggio), l’ex avvocato Luca Giuliante (presunto intermediario tra Ruby e Berlusconi), il giornalista Carlo Rosella (falsa testimonianza) e tutte le giovani donne che partecipavano alle cene eleganti di Arcore. Per tre posizioni, quelle di Simonetta Losi (moglie del pianista Danilo Mariani, condannato per falsa testimonianza a Siena), Giorgio Puricelli (ex fisioterapista del Milan, ndr) e dell’ex parlamentare Maria Rosaria Rossi, i magistrati hanno dichiarato l’estinzione della falsa testimonianza per intervenuta prescrizione. Come per il solo reato di calunnia contestato per Roberta Bonasia, ex infermiera, assolta anche lei per il resto delle contestazioni. Il verdetto era arrivato al termine di un procedimento durato otto anni e caratterizzato da molte anomalie. Ora la parola passa agli ermellini. Se dovessero accogliere il ricorso la questione della inutilizzabilità non potrebbe entrare nel processo d’appello e a questo punto si potrebbe entrare nel merito delle accuse. Del resto proprio nelle motivazioni di primo grado i giudici, presieduti da Marco Tremolada, avevano scritto: “Se le imputate fossero state correttamente qualificate e gli avvisi fossero stati formulati, si sarebbe potuto discutere della configurabilità dell’articolo 377 bis del codice penale” – delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – “ovviamente nei confronti del solo Berlusconi in relazione alle dichiaranti che avessero scelto il silenzio e dell’articolo 319 ter codice penale”, ossia corruzione in atti giudiziari, “con riferimento a quelle che invece avessero consapevolmente deciso di rendere dichiarazioni sulla responsabilità altrui”.

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