La Camera non poteva negare uso intercettazioni del deputato Cosimo Ferri al Csm. Le famose conversazioni del 9 maggio del 2019, all’hotel Champagne di Roma, quando alcuni consiglieri del Csm (poi tutti condannati dalla Sezione disciplinare alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio da un minimo di 9 mesi a un massimo di un anno e mezzo) discutevano della corsa alla procura di Roma insieme all’ex pm Luca Palamara e a due deputati renziani: lo stesso Ferri e Luca Lotti. Ebbene oggi la Consulta ha stabilito che Montecitorio non poteva negare uso intercettazioni dei Ferri, già magistrato. “La deliberazione in data 12 gennaio 2022 con cui la Camera dei deputati ha negato alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura l’autorizzazione all’utilizzo delle captazioni che hanno coinvolto l’on. Cosimo Maria Ferri, magistrato fuori ruolo per mandato parlamentare, è stata annullata, perché ritenuta in contrasto con l’art. 68, terzo comma, della Costituzione”. Articolo che regola le immunità parlamentari.

“All’origine del conflitto, deciso con la sentenza n. 157 del 2023 (redattore Stefano Petitti), vi era la richiesta di autorizzazione della Sezione disciplinare del Csm all’utilizzo di intercettazioni acquisite nell’ambito del procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia a carico di altri”. L’indagine infatti riguarda l’ipotesi di corruzione per Luca Palamara che poi ha successivamente patteggiato una pena per traffico di influenze per i suoi rapporti con l’imprenditore Fabrizio Centofanti. Non era quindi Ferri il bersaglio delle intercettazioni. “La Corte costituzionale ha stabilito che l’utilizzo delle intercettazioni non richiedesse, come invece sostenuto dalla Camera dei deputati, l’autorizzazione preventiva a norma dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003, non risultando che l’attività di indagine fosse” appunto “univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell’on. Ferri. Per il fatto di aver negato l’autorizzazione sul presupposto dell’assenza di un’autorizzazione preventiva, in realtà non necessaria, senza invece pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione successiva a norma dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, la Camera dei deputati ha quindi “esercitato sì attribuzioni ad essa in astratto spettanti, ma, in concreto, travalicandone i limiti”. La Corte ha stabilito pertanto che “la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Sezione disciplinare richiede una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l’utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata”.

Il ricorso del Csm, contro la decisione della Camera, era stato accolto dalla Consulta il 12 settembre scorso. Per quelle intercettazioni, come tutti gli altri magistrati, pure l’attuale parlamentare d’Italia viva, magistrato in aspettativa, era finito sotto procedimento disciplinare a Palazzo dei Marescialli. Ferri si era dunque rivolto all’aula di Montecitorio che gli aveva dato ragione, sostenendo che le intercettazioni della procura di Perugia non potevano essere utilizzate dal Csm visto che lui è un parlamentare. Il Csm non era d’accordo e si era dunque rivolto alla Consulta, sollevando un conflitto tra poteri. E adesso la Corte costituzionale, dopo aver considerato ammissinile il ricorso di Palazzo dei Marescialli contro la decisione della Camera (approvata a larga maggioranza con 227 voti a favore e 86 contrari), ha deciso di annullarla.

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