Dal primo luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti. La discrezionalità sarà sicuramente maggiore. La concorrenza immolata al sacro tempio della velocità. Tra le novità, l’elemento che allarma di più, purtroppo di derivazione europea, è certamente il subappalto a cascata. Come il termine suggerisce, dopo l’aggiudicazione, chi vince può subappaltare e l’azienda che ha avuto i lavori in subappalto potrà a sua volta subappaltare, e così avanti, senza un limite.

Il segretario della Fillea-Cgil, Genovesi, commentando la novità diceva: “Assisteremo a una frammentazione dei cicli produttivi, alla nascita di imprese senza dipendenti. Aumenteranno zone grigie, infortuni, sfruttamento e rischi di infiltrazione criminale”.

Sebbene la stazione appaltante sia tenuta ad individuare la categoria di lavori o le prestazioni che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, al momento non sono chiari quali controlli devono essere applicati. Per esempio se sia prevista un’autorizzazione da chi ha bandito la gara oppure se l’Amministrazione si debba sostituire nei pagamenti all’appaltatore che non paga il subappaltatore. Ad oggi chiunque potrebbe entrare in cantiere. Società che non avevano i requisiti della gara e che vengono coinvolte senza che lo si sappia.

Il 4 agosto 2021 veniva sottoscritto il protocollo tra Ministero dell’Interno e ANCE, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili. Arma ancora poco valorizzata, sicuramente all’avanguardia, tra quelle presenti nell’arsenale delle Pubbliche amministrazioni per contrastare mafie, corruzione ed economie criminali, utile per mitigare gli effetti nefasti del nuovo Codice.

Il Protocollo, come ha sottolineato Regina De Albertis presidente di Ance, “…mira a rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nei rapporti fra privati, nei contratti tra le imprese associate e la loro filiera, fornitori e subappaltatori, elevando il livello di attenzione sulle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa”. E quindi: trasporto e smaltimento rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra; guardiania; noli a caldo e noli a freddo, ma anche catering e ristorazione.

Da allora anche i privati, che sottoscrivono il testo, possono, tramite le Associazioni Territoriali dell’ANCE, consultare la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (BDNA), il cui accesso, fino al luglio 2021, era garantito solamente alle pubbliche amministrazioni, gli enti e le aziende controllate, concessionari di lavori o di servizi pubblici. Nella BDNA si può ottenere la documentazione antimafia e altri elementi utili per comprendere la serietà delle imprese.

Gli obblighi delle aziende che lo sottoscrivono (può aderire anche chi non è socio di ANCE) sono di fatto due: stipulare contratti e subcontratti aventi a oggetto attività “a rischio” solo con soggetti iscritti in white list, o in caso di mancata iscrizione, previa verifica della documentazione antimafia liberatoria acquisita dalla BDNA; inserire nei contratti con fornitori/subappaltatori che svolgono attività “a rischio” apposite clausole risolutive, con obbligo di recesso in caso di interdittiva successiva alla stipulazione del contratto.

E’ il primo protocollo sottoscritto dopo l’entrata in vigore nel Codice Antimafia (per effetto dell’art. 3 del D.L. n. 76/2020 “Decreto semplificazioni”) dell’art. 83 bis, che ha previsto l’estensione delle verifiche antimafia anche su richiesta dei privati e che potrebbe essere utilmente utilizzato anche per gli appalti pubblici. Determinante per garantire il controllo immediato su tutta la filiera degli appalti. Un antidoto contro i subappalti a cascata e la mancanza di strumenti per evitare che nei cantieri entri chiunque.

Al comma 3 dello stesso articolo si prescrive che le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. Quindi, parrebbe si possa escludere dai bandi chi non aderisce al protocollo. Al momento mai fatto. Sicuramente si può garantire una premialità ai sottoscrittori. Premialità che potrebbe garantire loro l’aggiudicazione della gara. Potrebbe essere utilizzato anche nelle assegnazioni dirette, ma anche nelle aggiudicazioni sotto soglia. La sottoscrizione del Protocollo potrebbe essere inserita come condizione per accedere all’albo utilizzato per selezionare gli inviti. Si può partire dai Patti di integrità, modificandoli e inserendo una condizione aggiuntiva. Si può creare una filiera virtuosa di soggetti “certificati” senza bisogno di ulteriori controlli. Di soluzioni ce ne sono parecchie. Bisogna, però, osare.

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