Il procuratore antimafia e antiterrorismo Gianni Melillo è “grato al governo” per il decreto legge di agosto che ha “rimediato” alla sentenza della Cassazione di marzo 2022, che ha messo in crisi indagini e processi in corso svuotando l’applicazione del regime speciale in tema di intercettazioni qualora ci si trovi di fronte a reati non di mafia ma commessi con il metodo mafioso o con finalità terroristiche senza che ci sia il reato associativo. Stiamo parlando della cosiddetta sentenza Di Lorenzo, che ha “scavalcato” la sentenza del 2016 delle Sezioni Unite (sentenza Scurato) che – invece – aveva confermato l’applicabilità del regime speciale di fronte a reati commessi con il metodo mafioso (articolo 13 della legge 1991).

E’ la legge che consente di intercettare se ci sono “sufficienti indizi” e non “gravi” come stabilito dalla disciplina ordinaria (articolo 267 cpp). Melillo di fronte alle commissioni congiunte Affari costituzionali e Giustizia, che sta procedendo a diverse audizioni, ha difeso il decreto legge contestato dalle camere penali ma anche da Forza Italia che non voleva la norma transitoria che salva i procedimenti in corso: “Il decreto sulle intercettazioni, ha detto Melillo, corrisponde alle esigenze profondamente avvertite dai procuratori antimafia e antiterrorismo che io stesso ho più volte rappresentato”. Il procuratore ha ricordato di aver manifestato già nel dicembre 2022 “preoccupazione” per gli effetti della sentenza della Cassazione “per l’impatto che poteva avere su indagini e processo in corso” e di aver espresso “la necessità di un intervento normativo”. Il decreto “offre una risposta precisa, sottraendo la materia a oscillazioni interpretative che avevamo visto anche in passato”, dato che fa un elenco specifico di tutti i reati a cui si applica il regime speciale.

Melillo è poi tornato su un tema a lui molto caro: la protezione delle intercettazioni effettuate perché finora “non c’è assoluta sicurezza”. Ieri Melillo ha detto di essere “grato al governo per aver raccolto le esigenze che i procuratori avevano rappresentato unanimemente al ministro della Giustizia sulla necessità di garantire la sicurezza, l’integrità di dati personali raccolti con intercettazioni e l’efficienza per una corretta applicazione della legge attraverso infrastrutture digitali”. Il riferimento è alle infrastrutture annunciate nel decreto e di cui si occuperà il ministero della Giustizia. Solleva, invece, dubbi di incostituzionalità, il professor Alfonso Celotto, dell’università Roma 3. Davanti alle due commissioni ha osservato che quel decreto recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” è un decreto legge “omnibus. Sono almeno 4 o 5 decreti differenti in un solo testo… Capisco l’esigenza di assemblare più punti considerati urgenti ma stando all’articolo 77 andrebbero fatti più decreti legge”. In merito al punto sulle intercettazioni, spiega Celotto, la sentenza Di Lorenzo “crea dubbi sull’estensione del regime speciale ai delitti di criminalità organizzata non inclusi nell’articolo 51, quindi quelli non associativi”.

Ora “il decreto legge estende espressamente la disciplina speciale a una serie di reati, traffico di rifiuti, estorsioni, intimidazioni e così via. Il punto è proprio questo: cos’è questa estensione? E’ una interpretazione autentica? Perché non si qualifica come tale, se fosse tale andrebbe a invadere l’attività giurisdizionale. Se, invece, la norma (del decreto legge, ndr) fosse semplicemente una norma innovativa, creerebbe un problema il fatto che si estende espressamente ai procedimenti in corso. Qui andrebbe a violare l’articolo 25 secondo comma della Costituzione perché non c’è possibilità, soprattutto in materia processuale, di incidere sui processi in corso. Credo che sia un punto che il Parlamento debba sciogliere necessariamente per non incorrere in gravi vizi di incostituzionalità”.

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