I titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (cioè regolarmente soggiornanti in Italia da almeno cinque anni e inseriti nel contesto lavorativo e sociale) potranno essere espulsi “per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” dal ministro dell’Interno, dandone preventiva notizia al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri. Lo prevede, all’articolo 1, la bozza del nuovo decreto migranti (il terzo di questa legislatura) calendarizzato all’esame del Consiglio dei ministri di mercoledì e annunciato dopo il boom di sbarchi nelle ultime settimane. Quando ricorrono “gravi motivi di pubblica sicurezza”, si legge ancora, l’espulsione è invece disposta dal prefetto. Il provvedimento, sostiene il governo nella relazione illustrativa, si è reso necessario in quanto nell’attuale Testo unico sull’immigrazione “non viene individuata l’autorità amministrativa deputata all’adozione del provvedimento di espulsione, né tantomeno gli eventuali criteri di valutazione di cui tener conto per l’analisi del singolo caso”.
L’articolo 5, invece, è dedicato all’accoglienza dei minori non accompagnati. Si prevede che “in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore – che ad una prima analisi appare di età superiore ai sedici anni – per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata” dei centri per adulti. Allo stesso tempo, è stabilito che “in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati” l’autorità di pubblica sicurezza possa disporre immediatamente, già al momento dell’identificazione, “lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’età” di chi si dichiara minorenne, dietro autorizzazione (anche orale) della locale Procura. Si tratta di una deroga alla previsione, dettata dal decreto legislativo che ha recepito la direttiva Ue sull’accoglienza del 2013, secondo cui “l’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona”. Nel caso l’età dichiarata dal minore risulti falsa all’esito degli accertamenti, la condanna per il reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale può essere sostituita dalla misura amministrativa dell’espulsione dal territorio nazionale.
All’articolo 7, dedicato al “potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza”, si prevede che, “allo scopo di assicurare adeguati livelli di accoglienza”, il ministero dell’Interno possa avvalersi “del concorso delle attività logistiche” della Guardia costiera. A questo scopo è autorizzato un reclutamento straordinario di cento volontari in servizio permanente ogni anno dal 2024 al 2028. All’articolo 8 si prevede che tutte le donne migranti (e non più solo quelle incinte) siano considerate soggetti vulnerabili e quindi non possano più essere sottoposte a procedure di espulsione accelerata. Inoltre (articolo 10) per rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie italiane (in primis quelle di Milano, Roma e Napoli) il contingente di personale delle Forze armate dell’operazione Strade sicure è incrementato dall’1 ottobre al 31 dicembre 2023 di ulteriori quattrocento unità. Per l’attuazione della misura è autorizzata la spesa complessiva di 2,8 milioni di euro. Non solo: per rispondere “alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all’eccezionale afflusso migratorio”, per potenziare i Vigili del fuoco e per altri interventi a favore del ministero dell’Interno è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per il 2023 e di venti milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.