Lavoro & Precari

Tagliare le ore di formazione in sicurezza? La proposta contiene più rischi che benefici

La notizia è di quelle che dovrebbe far balzare sulla sedia, soprattutto dopo i gravi incidenti sul lavoro che sono avvenuti negli ultimi tempi. Purtroppo, il silenzio ha dominato, poiché solo Il Fatto Quotidiano se ne è occupato. Il Ministero del Lavoro vuole tagliare le ore di formazione sulla sicurezza.

L’importanza della formazione nel sistema di tutela della salute e sicurezza

Per chiunque si sia occupato di protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il modello che permette di ridurre al minimo i rischi connessi allo svolgimento di attività lavorativa è composto da due fondamentali elementi: uno materiale e l’altro immateriale.

Il primo è dato dai cosiddetti DPI – dispositivi di protezione individuale -, cioè quegli strumenti di protezione (come le scarpe antinfortunistiche, il casco, i tappi per le orecchie, ecc…) che permettono di proteggere fisicamente le parti del corpo del lavoratore esposte a possibili eventi negativi connessi al rischio specifico della mansione. Così, se devo lavorare in un cantiere edile è evidente che, contrariamente a chi lavora in ufficio, sono esposto al rischio tipico di essere colpito in testa da oggetti che possono cadere dall’alto e, proprio per questa ragione, si cerca di ridurre al minimo il rischio con il casco.

È evidente, però, che fornire semplicemente dei dispositivi di protezione individuali non possa da solo attenuare al minimo i rischi, cui è soggetto ogni lavoratore. In quest’ottica diventa chiara la funzione strategica che la formazione ha rispetto alla prevenzione degli infortuni. Se, infatti, mi viene fornito il DPI senza spiegarmi e farmi capire, attraverso attività formativa, quali siano i rischi specifici a cui sono sottoposto, non sono in grado di capire appieno il perché debba utilizzare quel DPI, come debba indossarlo o applicarlo e quale la sua importanza per la protezione della mia salute e sicurezza.

La formazione ha, quindi, una fondamentale importanza per una corretta implementazione del modello di prevenzione dei rischi di infortunio: solo se il lavoratore conosce i rischi li può evitare e questo accade solo se è stato correttamente formato. Di questo ne è consapevole chiunque operi nel settore: il datore di lavoro non è responsabile per l’infortunio solo se ha correttamente assolto all’obbligo di prevenzione del danno, cosa che si realizza solo attraverso una formazione sufficiente ed adeguata sui rischi specifici. Ovvio, inoltre, che il datore di lavoro possa pretendere un comportamento diligente per la prevenzione dei rischi da infortunio da parte del lavoratore solo se lo abbia preventivamente informato su cosa debba fare.

L’importanza della formazione è tale che se la stessa non viene svolta la responsabilità del datore di lavoro per l’evento accidentale occorso, anche a fronte di un comportamento imprudente del lavoratore, è certa e inequivocabile.

Cosa prevede oggi il sistema?

Proprio per l’importanza riconosciuta all’attività formativa quale strumento di prevenzione, l’art.37 del D.lgs. 81/2008 (testo che racchiude la disciplina fondamentale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede che la formazione debba essere sufficiente e adeguata.

La domanda è, quindi, volta a capire quando, almeno da un punto di vista formale, si concretizzano questi due requisiti? Come minimo, quando, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, venga fornito un corso di formazione distinto in due moduli:
– Il primo, comune a tutti i lavoratori, di carattere generale e formale, dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro della durata minima di 4 ore;
– Il secondo di formazione specifica, volto a fornire informazioni e istruzioni sui rischi specifici riferiti alle mansioni svolte, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche.

Tale secondo modulo ha un ruolo fondamentale; è l’unico strumento attraverso cui viene data reale pubblicità alle previsioni fatte dal datore di lavoro con il Documento di Valutazione dei rischi (c.d. “DVR”), permettendo il passaggio da una previsione formale e su carta contenuta nel DVR (documento di non facile consultazione e non facilmente reperibile per il singolo lavoratore) ad una sua declinazione pratica e una sua diffusione effettiva tra i lavoratori.

La formazione specifica è differenziata a seconda del livello di rischio connesso alla mansione:
– Rischio basso: 4 ore di formazione specifica;
– Rischio medio: 8 ore di formazione specifica;
– Rischio alto: 12 ore di formazione specifica.
Secondo le nuove previsioni oggetto della proposta del Ministero, la formazione specifica minima verrebbe uniformata a sei ore a prescindere dal livello di rischio.

Quali il risparmio e quali i rischi di una simile scelta?

Mi rifiuto di pensare che la scelta di ridurre le ore di formazione specifica sia legata ad un presunto risparmio per le aziende. Se, infatti, secondo i dati Istat, il costo del lavoro orario medio è di euro 29,4, significa che, nel caso di lavoratore soggetto a rischio elevato il risparmio per l’azienda sarebbe di soli euro 176,4 (29,4*6 ore in meno di formazione): un’economia ridicola.

Lo stesso risultato si ottiene se mettiamo a confronto l’impatto che queste sei ore in meno di lavoro possono avere sul monte complessivo orario medio svolto nel corso di un anno (pari a 1398): si sta discutendo di una percentuale irrisoria, pari allo 0,42%. Il tutto senza dimenticare che la formazione deve essere svolta all’atto dell’avvio del rapporto e poi solo dopo 5 anni, salva una modifica dei rischi o delle mansioni.

Sulla base di tali dati appare chiaro che la leva per la modifica non possa certamente essere individuata in un risparmio economico o in un guadagno in termini di produttività.

Conclusione

Mi pare che la proposta contenga più rischi che benefici. Ci si dimentica, infatti, che l’art. 37 del D.lgs. 81/2008 preveda che la formazione debba essere sufficiente e adeguata e che l’Accordo Stato-Regioni si limiti ad indicare il quantitativo di formazione minima. Ciò significa che il giudice è sempre libero di verificare, al di là del rispetto dei limiti minimi, se il datore di lavoro abbia dato concreta attuazione all’obbligo di fornire una formazione sufficiente ed adeguata al rischio specifico connesso alla mansione, quale strumento di effettiva prevenzione dei rischi.

Temo che la modifica possa creare nella mente dei datori di lavoro meno illuminanti e responsabili, a fronte di un vantaggio veramente esiguo, l’illusione che con soli 10 ore di formazione abbiano concretamente applicato l’articolo 37 Dlgs. 81/2008, cosa da cui deriverebbe la loro condanna per l’infortunio occorso.