Il prof non aveva mentito, e a sbagliare fu l’università di Bergamo. Con un certo dolo anche, che i giudici non trascurano di sottolineare. Il Consiglio di Stato si è espresso sulla vicenda kafkiana del professor Giovanni Urga, raccontata dal Fatto Quotidiano, dandogli ancora ragione e torto all’ateneo. Richiamato appositamente da Londra per la sua fama internazionale, il docente di econometricafu cacciato nel 2020 dopo 13 anni di docenza e nessun addebito. L’accusa infamante per lui era di aver mentito all’atto dell’accettazione dell’incarico omettendo di aver proseguito un incarico di docenza all’estero, alla Bayes Business School da cui per altro arrivava.
Due sentenze del Tar avevano già stabilito che quell’accusa era falsa, accertano la piena compatibilità dei due incarichi e disponendo l’immediato reintegro. I giudici di prime cure avevano censurato l’ateneo per un “uso distorto del potere pubblico” e per l’adozione di norme regolamentari “parimenti illegittime verosimilmente introdotte ad personam”. L’epilogo della storia arriva ora ed è una sentenza emessa della Settima Sezione del Cds che dà ancora e definitivamente ragione al prof per cui si erano mobilitati colleghi da tutto il mondo.
I giudici hanno definitivamente respinto l’appello di UniBg confermando le precedenti pronunce e riscontrando ancora la “manifesta infondatezza” delle doglianze. Stoppano anche il tentativo di trascinare la vicenda delle doppie affiliazioni e dei regolamenti per impedirle davanti alla Corte Costituzionale. I giudici infilzano la condotta illegittima dell’ateneo. Poco dopo aver contestato e licenziato il prof per la doppia affiliazione (che aveva espressamente dichiarato nel 2007 all’atto di accettazione dell’incarico) aveva diramato un regolamento che lo impediva, poi annullato dal Tar.
Anche i giudici del Cds rilevano il fine strumentale di quella innovazione “affetta da profili di eccesso di potere per sviamento”, nel senso che l’intento non era disciplinare in modo rigoroso la doppia affiliazione bensì “risolvere risolvere attraverso una disciplina di carattere sostanzialmente individualizzato una controversia nell’ambito della quale l’Ateneo era risultato soccombente”. L’indice rivelatore, tra gli altri, è la tempistica: il 25 novembre 2020 autorizza Urga alla doppia affiliazione presso l‘istituto londinese, l’1 dicembre adotta il regolamento in materia che avrebbe reso quell’autorizzazione impossibile. Illegittima, ne discende, è anche la scelta di sanzionarlo ex post nel 2020-2021 per una dichiarazione resa nel 2007, quando la circostanza contesta era espressamente ammessa dal legislatore e non ancora impedita dal regolamento interno all’università.
Beffardo il passaggio sulle presunte menzogne contestate dal rettorato al docente accusato di aver dolosamente taciuto nel corso del tempo una circostanza (quella della contemporanea prestazione di un servizio presso l’Istituto londinese) che sarebbe stata, allo stesso tempo, del tutto ignota all’Ateneo appellante. “E’ qui appena il caso di osservare – si legge – che la volontà del docente di continuare a risiedere a Londra e di continuare ivi a svolgere l’incarico presso la CBS era stato dichiarato in sede di accettazione della nomina ‘per chiara fama’. Ed era stato richiamato nel preambolo del decreto rettorale di nomina del 25 gennaio 2007”.