Doppia decisione della Consulta in tema di incidenti stradali. I giudici sono intervenuti sia sulle norme che regolano la guida in stato di ebrezza, sia su quelle che regolano l’omissione di soccorso con fuga. Entrambi i verdetti hanno stabilito che le pene previste sono legittime e proporzionate.

La revoca per chi guida ubriaco – È legittima e non è incostituzionale la revoca della patente di guida per chi guida ubriaco e provoca un incidente – anche se di lieve entità – se il tasso alcolemico è superiore di tre volte (1,5 g/l) il limite previsto dalle legge (0,5). Per i giudici della Consulta, che hanno depositato la sentenza 194 (redattore Giovanni Amoroso): “Si tratta di un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, tenuto in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. La previsione di una severa misura amministrativa di natura preventiva tende alla protezione di beni giuridici primari ed è giustificata dalla condizione di temporanea inaffidabilità alla guida, alla quale si è posto consapevolmente il soggetto condannato, e dalla maggiore pericolosità del comportamento censurato rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate”.

Il caso arrivato alla Corte costituzionale era stato sollevato dalla Corte d’appello di Milano: l’imputato era stato condannato a otto mesi e 7.200 euro, con la concessione dei doppi benefici di legge perché incensurato e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. L’incidente non aveva provocato danni ad altre persone. Ma per le toghe: “La modestia delle conseguenze dell’incidente non smentisce la gravità della condotta di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l in una condizione tale da non aver il pieno controllo del veicolo condotto, come mostra ex post l’incidente provocato a causa di tale alterata condizione psico-fisica”. Il conducente era finito contro il guard-rail.

Secondo i magistrati bisogna tenere in considerazione il fatto che “la ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida”, quindi “la scelta di non distinguere, ai fini dell’operatività della revoca, in funzione della gravità dell’incidente corrisponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole nei confronti di colui il quale, con un tasso alcolemico superiore al livello soglia dell’1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizioni fisiche e psichiche”. Anche perché “la revoca della patente di guida non ha una efficacia ostativa permanente, in quanto il titolare di patente revocata può conseguire un nuovo titolo abilitativo”.

Per i pirati della strada giusto che la pena minima sia 3 anni – Sempre la Consulta oggi ha stabilito che “è ragionevolmente proporzionata la pena di tre anni di reclusione per il conducente che, avendo causato lesioni gravi, si dà alla fuga”. Per i giudici fuggire dopo un incidente la “esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti: costui ‘decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità […] a scapito dell’interesse immediato delle persone coinvolte nell’incidente'”. Per i pirati della strada quindi la pena non può essere inferiore a quella che è stata stabilita.

Nella sentenza 195 (relatore Luca Antonini) ha dichiarato infondate le questioni sollevate sull’articolo del codice penale che prevede che se il conducente si dà alla fuga, porta il giudice ad applicare, per le lesioni personali stradali gravi, la pena invariabilmente fissa di tre anni di reclusione. Per la Consulta la pena a 3 anni “non può non essere riconosciuta ragionevolmente proporzionata”. In mancanza della soglia minima dei tre anni, infatti, “il calcolo di convenienza potrebbe indurre il conducente a scegliere la fuga”, sia nella fattispecie base delle lesioni (perché a fronte del modesto aumento di pena si sarebbe evitato il coinvolgimento nella causazione dell’incidente), sia nell’ipotesi di lesioni gravi causate in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre una certa soglia di tasso alcolemico) o sotto l’effetto di stupefacenti. Anche in questo caso a sollevare il caso era stato il Tribunale di Milano.

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