Politica

Piano Mattei, ecco il decreto di Meloni per accentrare tutto a Palazzo Chigi: ma nel testo il “Piano” non c’è

Il piano Mattei di Giorgia Meloni ha finalmente un volto. E assomiglia alla tradizionale cooperazione internazionale, con un coordinamento centralizzato a palazzo Chigi senza però stanziare fondi significativi e, soprattutto, senza spiegare quale sia davvero “il piano” per l’Africa. Il documento complessivo sembra debba essere pronto per gennaio, ma intanto il governo istituisce la struttura operativa offrendo le prime coordinate di quale sia l’approccio verso l’Africa.

Il primo articolo spiega il senso dell’operazione: “La collaborazione dell’Italia con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito Piano Mattei”.

La descrizione del Piano indicata all’articolo 2 parla della “costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza”. Più nel concreto si tratta di intervenire nellacooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell’ambito delle fonti rinnovabili, sostegno all’imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell’occupazione, prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare”.

Un elenco generale e generico di cose che in larga parte sono già in atto e che comunque non sono incastrate in un disegno esplicito. Il piano poi prevede la “cabina di regia”, saldamente incardinata a palazzo Chigi con la presidenza di Meloni stessa e composta dai ministri degli Affari esteri, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province, dal direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dai presidenti dell’ICE-Agenzia italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della società SACE S.p.A. Ne fanno parte anche rappresentanti di imprese, università, società civile e terzo settore. Non è previsto alcun compenso, ma si prevede invece un pacchetto di “esperti” a cui viene destinato uno stanziamento di 500 mila euro l’anno.

La struttura operativa, poi, la cosiddetta “struttura di missione” è formata da 17 funzionari di cui quattro dirigenti tra cui il coordinatore “individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica”. Il suo ruolo è soprattutto di “supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo relativamente all’attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti”. Prevista anche una relazione annuale al Parlamento.

Ecco il testo integrale del decreto legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Stati del Continente africano;

Ritenuta la rilevanza strategica del nesso tra sviluppo sociale ed economico condiviso e responsabilità compartecipate per la stabilità e la sicurezza, quale fondamento di rapporti duraturi di reciproco beneficio tra Italia e Stati del Continente africano;

Ritenuta altresì l’esigenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, che si inserisca nella più ampia strategia italiana di tutela e promozione della sicurezza nazionale in tutte le sue dimensioni, inclusa quella economica, energetica, climatica, alimentare e del contrasto ai flussi migratori irregolari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …..

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con ……;

Emana
il seguente decreto-legge

Art. 1
(Piano Mattei)

1. La collaborazione dell’Italia con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», di seguito «Piano Mattei».

2. Il Piano Mattei persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza. Il Piano Mattei favorisce la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all’individuazione, alla definizione e all’attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l’impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali.

3. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell’ambito delle fonti rinnovabili, sostegno all’imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell’occupazione, prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare.

4. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione.

5. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

6. Le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell’ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Art. 2
(Cabina di regia per il Piano Mattei)

1. È istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, e dagli altri Ministri, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dai presidenti dell’ICE-Agenzia italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della società SACE S.p.A. Della cabina di regia fanno altresì parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Su delega del Presidente, la Cabina di regia è convocata e presieduta dal vicepresidente.

3. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla Struttura di missione di cui all’articolo 5.

Art. 3
(Compiti della Cabina di regia)

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell’attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia:
a) coordina, nel quadro della tutela e promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano svolte, nell’ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti;
b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti, ai fini della deliberazione con le modalità previste all’articolo 4;
c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l’attuazione del Piano;
d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 6;
e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;
f) promuove iniziative finalizzate all’accesso a risorse messe a disposizione dall’Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo;
g) coordina le iniziative di comunicazione relative all’attuazione del Piano Mattei.

Art. 4
(Adozione e aggiornamento del Piano Mattei)

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i Ministri trasmettono alla struttura di missione di cui all’articolo 5 una relazione nella quale sono indicate:
a) le iniziative rivolte a Stati del Continente africano programmate o in corso di svolgimento da parte dei rispettivi Ministeri e degli enti vigilati o controllati, con specifica indicazione delle risorse finanziarie destinate e dei tempi previsti di realizzazione;
b) proposte per il potenziamento delle iniziative di cui alla lettera a) e per l’avvio di nuove iniziative, anche mediante la riprogrammazione di risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
c) proposte di linee di azione e di riforma, volte ad incrementare l’efficacia della collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Cabina di regia, avvalendosi della struttura di missione di cui all’articolo 5, completa la definizione del Piano Mattei e lo trasmette al Consiglio dei ministri per la sua deliberazione.

4. Entro sei mesi prima della scadenza del termine del Piano Mattei stabilita conformemente all’articolo 1, comma 5, e ogniqualvolta se ne presenti la necessità, la Cabina di regia avvia il procedimento per l’aggiornamento del Piano Mattei con le modalità previste dal presente articolo per la sua deliberazione.

Art. 5
(Struttura di missione)

1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica.

2. La struttura di missione svolge le seguenti attività:
a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo relativamente all’attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;
b) assicura supporto al presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell’esercizio delle funzioni previste;
c) cura il segretariato della Cabina di regia;
d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 6.

3. La struttura di missione è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, Autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di spesa complessivo annuo di euro 500.000.

5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

6. Il contingente di personale non dirigenziale può essere altresì composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni.

7. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore, o di esperto della struttura di missione non si applicano le previsioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ivi compreso il comma 4, pari a euro 2.643.949,28 annui, a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6
(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia. La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l’attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l’efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.