A sorpresa martedì la procura di Padova, che aveva impugnato 33 atti di nascita di bambini con due mamme (una biologica e una intenzionale, ndr), ha chiesto l’intervento alla Corte costituzionale, aderendo alla richiesta delle difese delle famiglie chiamate in causa davanti al Tribunale civile. Un cambio di passo rispetto a qualche mese fa, complice forse il cambio alla guida degli uffici giudiziari, che è stato spiegato solo oggi in una breve nota. Il comunicato, a firma della procuratrice facente funzione Maria D’Arpa, ricorda che in Italia esiste il divieto in base alla legge 40/2004 di ricorrere alla tecnica per la procreazione medicalmente assistita e che quindi è illegittima l’indicazione sui certificati anche della mamma non biologica. Nella nota si segnala “il costante orientamento della Corte di Cassazione (confermato anche nella recente ordinanza del 2.08.2023 n. 23527) e della Corte Costituzionale sulla inammissibilità di tali annotazioni”.
Ma il dibattitto, anche a livello costituzionale, ormai è aperto da tempo, basti ricordare che la Consulta nel 2021 si è espressa ben due volte con le sentenze 32 e 33 chiedendo al legislatore di intervenire il prima possibile. I giudici costituzionali, in quei verdetti, avevano fatto appello al Parlamento perché riconoscessero quanto prima i diritti dei figli delle coppie dello stesso sesso, anche introducendo nuove forme di adozione che garantissero “tempestivamente la pienezza dei diritti dei nati”.
“Questa Corte non può esimersi dall’affermare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore”, scriveva la giudice Silvana Sciarra, all’epoca non ancora presidente. “Indifferibile” da parte del legislatore individuare delle “soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore“, la riflessione presente nell’altra sentenza (la numero 33) redatta dal giudice Francesco Viganò. Al momento il Parlamento non è intervenuto e difficilmente interverrà.
Nonostante quindi questo divieto imposto dalla legge “si è segnalata l’urgenza di un intervento legislativo volto a colmare il vuoto creatosi attorno ai cosiddetti diritti senza legge e a disciplinare in modo definitivo e organico la delicata, variegata e complessa materia, attese oltre tutto le discriminazioni conseguenti ai diversi orientamenti dei Comuni e alle disparità – prosegue il comunicato – di trattamento con situazioni analoghe, come la trascrizione di atti di nascita di coppie femminili formati all’estero, ammessa dalla giurisprudenza. Intervento, peraltro, più volte sollecitato dai giudici costituzionali, che, nella sentenza 9.03.2021 n. 32, hanno messo in mora il legislatore, ventilando l’ipotesi di una eventuale futura pronuncia di incostituzionalità qualora riproposte le relative eccezioni“.
Senza dimenticare che a Milano il Tribunale civile ha confermato gli atti di nascita dei bambini con due mamme, ma annullato quello del figlio di due papà perché la gestazione per altri è vietata in Italia. Le famiglie nel corso del tempo sono cambiate, come è cambiata la società e anche il diritto si è già più volte adeguato. Senza dimenticare che così allo stato si è creata una disparità tra bambini già nati e anche il lungo percorso dell’adozione speciale non riesce a compensare la lesione dei loro diritti. Ed è così che viene sollevata l’ennesima questione di legittimità sulla legge 40. “In siffatta prospettiva e nella piena consapevolezza del significativo mutamento nell’evoluzione dei tempi del concetto di famiglia (da famiglia “isola” ad un “arcipelago” di famiglie), nonché della necessità di tutela dei minori appartenenti ai nuovi modelli familiari, non pienamente garantita dall’adozione nei casi speciali ai sensi dell’art. 44 comma I lett. D) L. 184/1983, attesi i limiti di legittimazione attiva e la durata della procedura, la Procura di Padova ha quindi sollecitato il Tribunale a sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della L. 40/2004″ la conclusione della nota.