Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È incostituzionale l’improcedibilità prevista – nell’ambito dell’esecuzione forzata su immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica convenzionata – per il caso in cui il creditore fondiario non risponda a particolari requisiti o non partecipi alla procedura. È quanto si legge nella sentenza numero 211 depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, numero 178.
La norma censurata prevedeva che il giudice dell’esecuzione dovesse verificare d’ufficio in capo al creditore fondiario procedente la sussistenza dei seguenti requisiti: rispondenza del contratto di mutuo ai criteri stabiliti dalla legge numero 457 del 1978 (articolo 44) e inserimento dell’istituto di credito nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Corte, dopo aver constatato che il citato elenco non risulta ancora istituito e dopo aver preso atto che la formulazione della disposizione ha generato interpretazioni significativamente diverse, ha reputato irragionevole e sproporzionata la norma censurata, ricostruita dal rimettente in maniera da abbracciare tanto una ratio sanzionatoria, quanto una supposta funzione di tutela della garanzia dello Stato.
La Corte ha ritenuto, anzitutto, incostituzionale la disciplina, là dove prevede la sanzione della improcedibilità per il creditore che non abbia rispettato i requisiti indicati nel richiamato articolo 44 della legge numero 457 del 1978, in presenza dei quali gode della garanzia dello Stato. Se dal mancato rispetto dei citati requisiti si fa discendere anche la perdita della garanzia dello Stato, risulta, infatti, sproporzionato inibire in aggiunta l’accesso alla tutela esecutiva. Se, invece, si esclude la perdita della garanzia dello Stato, l’improcedibilità determina solo l’irragionevole effetto di far valere la garanzia dello Stato al di fuori della procedura, anziché nell’ambito della stessa, ove la garanzia opera in via sussidiaria.
Parimenti, irragionevole, oltre che sproporzionata, è la norma se interpretata nel senso di estendere l’improcedibilità anche ai casi in cui il creditore fondiario neppure partecipi alla procedura concernente i richiamati immobili. La Corte rileva, infatti, che il creditore fondiario viene per legge avvisato dell’avvio della procedura concernente il bene su cui grava il suo diritto di ipoteca e rispetto al quale gode della garanzia dello Stato. Pertanto, se non interviene, è solo su di lui che dovrebbero riverberarsi le conseguenze della sua stessa inerzia. Viceversa, è irragionevole correlare all’inerzia del creditore fondiario l’improcedibilità per gli altri creditori, consentendo, al contempo, al debitore di assicurarsi, con il solo pagamento delle rate del mutuo fondiario, una temporanea impignorabilità del bene.
La Corte ha, infine, ribadito che restano fermi gli strumenti preposti alla tutela della finalità abitativa, vale a dire l’improcedibilità in caso di mancato avviso al comune e all’ente finanziatore circa la pendenza della procedura e il rispetto degli oneri reali in capo all’assegnatario della vendita forzata.
Giustizia & Impunità
Ferrari, Porsche e Lamborghini per riciclare denaro attraverso un’azienda di auto di lusso in Germania: 8 arresti tra Napoli e Cagliari
L’indagine ha preso il via da segnalazione dell’autorità giudiziaria tedesca. Nel mirino, un campano senza precedenti penali, Pasquale Coppola, residente da tempo a Erftstadt e titolare di una ditta di noleggio di auto di lusso, ‘Bella Italia’. Secondo gli inquirenti, la ‘schermatura’ di un sodalizio che utilizzava questa ditta per occultare proventi illeciti, riciclati con la compravendita di autovetture di lusso come Ferrari, Porsche, Lamborghini, intestate fittiziamente o usate per contratti di noleggio a lungo termine con persone facoltose o pregiudicati di camorra. In questo modo, venivano messe al riparo dall’applicazione di sequestri e di misure di prevenzione, conseguenze di altre indagini e altri processi.
Poche ore fa le misure cautelari: 8 tra arresti in carcere e domiciliari, al termine di indagini parallele e coordinate dalle Procure di Napoli e Cagliari, condotte con l’ausilio dei nuclei di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e con il coordinamento di Eurojust. Le accuse spaziano dall’associazione a delinquere al riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni aggravati dalla transnazionalità. Sequestrai 9 immobili, 132 veicoli e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 4,2 milioni di euro.
La clientela veniva trovata anche tramite i titolari di una società di Marano di Napoli (in realtà una sede secondaria della ditta tedesca), uno dei quali già condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo camorristico. Le indagini si sono innestate in una precedente attività della Squadra Mobile di Cagliari nei confronti di un gruppo criminale capeggiato da soggetti sardi e campani, dedito alla commercializzazione in Sardegna di tonnellate di droga (hashish) proveniente dalla Campania. Per queste vicende ci sono state sentenze definitive di condanna per associazione a delinquere e la confisca di beni per oltre 20 milioni di euro, eseguita dai finanzieri del capoluogo sardo. Da lì sono partiti accertamenti sul riciclaggio dei soldi della droga con l’acquisto di auto di lusso, con l’ausilio della Polizia doganale di Stoccarda.
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Moby Prince, l’incredibile sentenza dei giudici di Firenze: “Commissione d’inchiesta? Nessun fatto nuovo”. Ma ignorano la perizia medica
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Politica
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Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “La sentenza della Corte di Cassazione dà ragione al governo Meloni. Forse la smetteranno tutti i gufi della sinistra di fare il tifo contro l’Italia e gli italiani. Sono i governi che decidono i paesi sicuri e non i giudici ‘politicizzati’ che tutto sono tranne che imparziali. Abbiamo attuato delle misure che contrastano i trafficanti di essere umani e continueremo a perseguire il bene dell’Italia e di tutti gli italiani per rendere il paese più sicuro. Sono fiero del lavoro del nostro Presidente del Consiglio e di questo Governo e soprattutto, sono fiero di essere un uomo delle istituzioni che rispetta il mandato degli italiani”. Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.
Roma, 20 dic. (Adnkronos) - È incostituzionale l’improcedibilità prevista – nell’ambito dell’esecuzione forzata su immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica convenzionata – per il caso in cui il creditore fondiario non risponda a particolari requisiti o non partecipi alla procedura. È quanto si legge nella sentenza numero 211 depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2020, numero 178.
La norma censurata prevedeva che il giudice dell’esecuzione dovesse verificare d’ufficio in capo al creditore fondiario procedente la sussistenza dei seguenti requisiti: rispondenza del contratto di mutuo ai criteri stabiliti dalla legge numero 457 del 1978 (articolo 44) e inserimento dell’istituto di credito nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Corte, dopo aver constatato che il citato elenco non risulta ancora istituito e dopo aver preso atto che la formulazione della disposizione ha generato interpretazioni significativamente diverse, ha reputato irragionevole e sproporzionata la norma censurata, ricostruita dal rimettente in maniera da abbracciare tanto una ratio sanzionatoria, quanto una supposta funzione di tutela della garanzia dello Stato.
La Corte ha ritenuto, anzitutto, incostituzionale la disciplina, là dove prevede la sanzione della improcedibilità per il creditore che non abbia rispettato i requisiti indicati nel richiamato articolo 44 della legge numero 457 del 1978, in presenza dei quali gode della garanzia dello Stato. Se dal mancato rispetto dei citati requisiti si fa discendere anche la perdita della garanzia dello Stato, risulta, infatti, sproporzionato inibire in aggiunta l’accesso alla tutela esecutiva. Se, invece, si esclude la perdita della garanzia dello Stato, l’improcedibilità determina solo l’irragionevole effetto di far valere la garanzia dello Stato al di fuori della procedura, anziché nell’ambito della stessa, ove la garanzia opera in via sussidiaria.
Parimenti, irragionevole, oltre che sproporzionata, è la norma se interpretata nel senso di estendere l’improcedibilità anche ai casi in cui il creditore fondiario neppure partecipi alla procedura concernente i richiamati immobili. La Corte rileva, infatti, che il creditore fondiario viene per legge avvisato dell’avvio della procedura concernente il bene su cui grava il suo diritto di ipoteca e rispetto al quale gode della garanzia dello Stato. Pertanto, se non interviene, è solo su di lui che dovrebbero riverberarsi le conseguenze della sua stessa inerzia. Viceversa, è irragionevole correlare all’inerzia del creditore fondiario l’improcedibilità per gli altri creditori, consentendo, al contempo, al debitore di assicurarsi, con il solo pagamento delle rate del mutuo fondiario, una temporanea impignorabilità del bene.
La Corte ha, infine, ribadito che restano fermi gli strumenti preposti alla tutela della finalità abitativa, vale a dire l’improcedibilità in caso di mancato avviso al comune e all’ente finanziatore circa la pendenza della procedura e il rispetto degli oneri reali in capo all’assegnatario della vendita forzata.
Roma, 20 dic (Adnkronos) - Ha da poco preso il via in aula alla Camera la 'chiama' dei deputati per il voto di fiducia sulla manovra.
Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "La difesa di Matteo Salvini ha fornito nella memoria depositata una lettura non in linea con le risultanze probatorie". Sono iniziate con queste parole le repliche della procuratrice aggiunta di Palermo Marzia Sabella nel processo Open Arms, prima che i giudici si ritirino in Camera di consiglio. "Si sostiene nella memoria" depositata dalla difesa di Matteo Salvini "che l'autorizzazione allo sbarco dei minori" dalla nave spagnola Open Arms "non competeva al ministro ma alla prefettura" e questo "viene desunto da due esami testimoniali", dice. "Peccato che lo stesso prefetto di Agrigento di allora, Caputo, ha dichiarato in aula che l'autorizzazione allo sbarco provenisse dal ministro. Peccato che è lo stesso imputato a sostenere la competenza sui minori". . "I minori non erano più alla frontiera ma in acque nazionali- prosegue Sabella - quindi avevano diritto a sbarcare. Inoltre, si omette di dire che il Tribunale di Catania ha trattato la questione dei tempi dello sbarco dei minori e non del diritto".
Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - Tra il pubblico all'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, dove oggi sarà emessa la sentenza del processo a carico di Matteo Salvini accusato di sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio, c'è anche il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. In aula anche il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e l'ex europdeputata leghista Annalisa Tardino.
Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - A dicembre l'Istat rileva "segnali contrastanti" dagli indicatori di opinione degli operatori economici: infatti per il terzo mese di fila l’indice del clima di fiducia dei consumatori flette passando da 96,6 a 96,3; invece, l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in aumento (da 93,2 a 95,3), tornando ad aumentare dopo due mesi consecutivi di calo.. Tra i consumatori, continua l'istituto, si evidenzia un peggioramento soprattutto delle attese sulla situazione economica del Paese e di quelle sulla disoccupazione, che si riflette in un calo del clima economico (da 97,8 a 96,1) e di quello futuro (da 93,8 a 93,3). Invece, Il clima personale registra un lieve aumento (da 96,2 a 96,4) e il clima corrente rimane sostanzialmente stabile (da 98,7 a 98,6).
Quanto alle imprese, l’indice di fiducia diminuisce nell’industria (nella manifattura cala da 86,5 a 85,8 e nelle costruzioni flette da 101,5 a 100,9) mentre aumenta nei servizi, seppur con intensità diverse tra i comparti: in particolare, l’indice sale decisamente nei servizi di mercato (da 93,9 a 99,6) mentre nel commercio al dettaglio registra un incremento marginale (l’indice passa da 106,8 a 106,9). Circa le componenti degli indici di fiducia del settore industriale, nella manifattura migliorano solo le attese di produzione e nelle costruzioni peggiorano entrambe le variabili.Nel comparto dei servizi di mercato, l'Istat osserva un’evoluzione positiva di tutte le componenti dell’indicatore; invece, nel commercio al dettaglio i giudizi sulle vendite migliorano ma le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo e le attese sulle vendite diminuiscono.
Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "Se mollerò? Assolutamente no, in ogni caso". Così il vicepremier Matteo Salvini prima di entrare al bunker Pagiarelli di Palermo dove oggi sarà emessa la sentenza del processo che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.