Lavoro & Precari

Assegno di inclusione, al via dal 1° gennaio: cos’è, a chi è rivolto, come si può richiedere e quali sono i tempi

Dal primo gennaio partirà ufficialmente il nuovo Assegno di inclusione, la misura messa in campo dal decreto Lavoro per “proteggere i nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno una persona minorenne, con più di 60 anni, con disabilità o seguita dai servizi socio sanitari perché in condizione di grave svantaggio”. È già possibile (dal 18 dicembre) presentare la domanda in autonomia, sul sito www.inps.it o attraverso i patronati, oppure dall’8 gennaio 2024 tramite i Caf.

Per questo il ministero del Lavoro ha pubblicato una piccola guida per i beneficiari. Ma intanto andiamo a vedere i principali punti da sapere.

A chi è rivolto – L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

I requisiti – L’assegno può essere richiesto da uno dei componenti della famiglia a patto che sia cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale. Il richiedente deve essere inoltre residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di un Isee in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro e di un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi.

Questo parametro è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI.

Per percepire l’assegno il patrimonio immobiliare, inoltre, deve avere ai fini IMU un valore non superiore a 30.000 euro. Tale importo andrà calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore, ai fini IMU, della casa di abitazione. L’importo massimo detraibile per la casa di abitazione è pari a 150.000 mila euro. Il valore del patrimonio mobiliare non deve invece essere superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. Questi massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.

Come si presenta la domanda – Per richiedere il nuovo Adi online bisognerà andare sul sito dell’Inps ed entrarvi con Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). La richiesta, come specifica anche il Corriere della Sera, viene presa in considerazione solo previa verifica del possesso dei requisiti e dell’accettazione del Pad, un accordo formale sottoscritto nel nuovo portale nazionale per la ricerca del lavoro. Il beneficiario, sottoscrivendo il Pad, fornisce informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell’attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione. Il beneficiario si impegna, inoltre, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

La domanda, come detto, può essere presentata anche fisicamente agli istituti di patronato (già dal 18 dicembre) oppure ai centri di assistenza fiscale (Caf) a partire dall’8 gennaio.

Come si legge sul sito del ministero del Lavoro questo non pregiudicherà l’ottenimento dell’assegno già da gennaio. Il ministero specifica infatti che “eccezionalmente, in fase di prima applicazione, per le sole domande che presentino il PAD del nucleo sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024, previo esito positivo della verifica dei requisiti”.