Economia

Superbonus, ecco il decreto. Contributo ai “poveri” in base al quoziente familiare e non all’Isee. E il fondo per gli aiuti è quasi vuoto

Non sarà riservato ai contribuenti con Isee sotto i 15mila euro l’intervento del Fondo povertà a favore di chi ha avviato un intervento sperando nel Superbonus 110% e ora rischia di ricevere solo una detrazione del 70%. La sorpresa arriva dalla lettura del decreto varato dal consiglio dei ministri del 28 dicembre: il contributo per coprire almeno una parte della differenza tra vecchia e nuova detrazione (a patto di aver completato il 60% dei lavori entro fine 2023 e di sostenere le spese entro il 31 ottobre 2024) spetterà sulla carta a tutti coloro che hanno un “reddito di riferimento” inferiore a quella soglia. Non si tratta dell’Isee ma del quoziente familiare: per calcolarlo bisogna sommare i redditi del richiedente e dei familiari e dividere il risultato per 2 se il nucleo è formato dal richiedente e dal coniuge, 2,5 se c’è un altro familiare a carico, 3 se ce ne sono due, 4 se ce ne sono tre o più. Potrà quindi ricadere nella platea anche una famiglia con entrate totali di 60mila euro e cinque componenti, per esempio due genitori e tre figli.

In teoria potranno dunque beneficiare di quello che Forza Italia ha festeggiato come un intervento per le “fasce deboli” anche persone con redditi alti. Nella pratica, tutto dipende da quante risorse verranno effettivamente trasferite nel Fondo creato con il decreto Aiuti quater: al momento ci sono solo 16 milioni che basterebbero, nota Repubblica, solo per una minima part (0,3%) dei lavori in corso. Il provvedimento si limita a prevedere che il contributo sia erogato “nei limiti delle risorse disponibili”, secondo “criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il testo conferma invece la sanatoria per tutti i lavori certificati entro dicembre 2023 e pagati con lo sconto in fattura o la cessione del credito: continueranno a godere del bonus del 110% anche se non verranno conclusi e il credito fiscale non dovrà essere restituito, “ancorche’ tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche” che era uno dei grandi obiettivi dell’agevolazione. Confermato anche che il 31 dicembre scade la proroga dell’agevolazione che era riservata ai proprietari di villette avessero effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022. Dal 2024 il bonus scenderà al 70%.

Brutta sorpresa per quanto riguarda il bonus del 75% per interventi che riducono le barriere architettoniche: l’articolo 3 stabilisce che potranno accedere solo i lavori su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Esclusi quindi serramenti e interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari. Inoltre l’opzione della cessione del credito, che per questi interventi era stata prorogata, viene cancellata con un tratto di penna dall’1 gennaio 2024. Faranno eccezione solo gli interventi su parti comuni dei condomini, gli interventi su case singole nel caso in cui il contribuente abbia reddito di riferimento sotto i 15mila euro e i casi in cui nel nucleo familiare ci sia un disabile.