Il Tar Lazio rimette alla Corte costituzionale l’esame delle disposizioni sul “contributo 2023” sugli extraprofitti delle aziende energetiche dopo aver sollevato, con diverse ordinanze, questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 197 del 2022, che hanno previsto il pagamento di un “contributo di solidarietà temporaneo” sui cosiddetti “extraprofitti” degli operatori del settore energetico. Le ordinanze hanno prospettato la possibile violazione del regolamento europeo n. 1854 del 2022, poiché la legge ha previsto che il contributo debba essere pagato anche dagli operatori diversi da quelli indicati da tale regolamento. Così la nota del Tar, proviamo ora a capire cosa significa. Le norme all’esame del Tar sono quelle della legge varata dal governo Draghi nel marzo 2022 che prevedono un contributo straordinario da parte delle aziende energetiche i cui profitti hanno beneficiato dei forti rincari dell’energia innescati dalla guerra in Ucraina. Secondo le attese/speranze del legislatore la tassa avrebbe dovuto portare nelle casse dell’Erario fino a 4 miliardi di euro.
Da subito la tassa ha suscitato però perplessità in merito alla sua formulazione. L’aliquota del 10% non si applica in realtà agli utili straordinari ma al maggior margine imponibile Iva realizzato tra ottobre e marzo 2022 rispetto al semestre ottobre 2020-marzo 2021, a patto che ci sia stato un guadagno di almeno il 10% e superiore a 5 milioni di euro. Una formulazione barocca che da subito ha prestato il fianco a possibili ricorsi. Già nel marzo del 2022 Confindustria aveva avvertito che il calcolo “sulla base di indici presuntivi sull’Iva si espone nuovamente e oggettivamente al rischio di impugnative costituzionali”. Che infatti ci sono stati. I primi ricorsi presentati al Tar da una ventina di società energetiche si concentravano sull’Agenzia delle Entrate. Un errore, secondo i giudici amministrativi, poiché l’Agenzia si limitava ad applicare quanto disposto dal legislatore. I ricorsi sono quindi stati rigettati.
Nell’agosto del 2022 il governo Draghi ha rimodulato la normativa, ridefinendo la base imponibile con una drastica riduzione delle stime di gettito ma i ricorsi non si sono fermati. Le aziende interessate hanno tarato meglio la mira mettendo al centro del ricorso il legislatore. La possibilità di applicare una tassa agli extraprofitti energetici è contemplata dalle norme europee. In particolare dal regolamento 1854 a cui fa riferimento il Tar. I giudici ipotizzano che la norma formulata dal governo italiano non sia in linea con il regolamento Ue poiché prevede di applicare il prelievo anche a imprese che esulano da quelle puntualmente definiti dalle norme Ue. Ma chiede di pronunciarsi su questo punto alla Corte Costituzionale.